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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL

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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER

IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE,

PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE

AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL

GOVERNO DEL TERRITORIO)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la

semplificazione amministrativa), è così modificata:


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), le parole “e al miglioramento della qualità architettonica ed

edilizia” sono sostituite dalle seguenti “e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia

utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie

passive ed ecosostenibili”;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera b), le parole “di fonti di energia rinnovabile ed” sono sostituite

dalle seguenti “di energia proveniente da fonti rinnovabili,”;

c) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è abrogata;

d) all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole “nonché gli edifici rurali anche se destinati solo

parzialmente ad uso abitativo;” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli edifici rurali, ubicati fuori

dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;”;

e) all’articolo 2, comma 1, la lettera c) è così sostituita “c) la prevalenza dell’uso residenziale è

determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell’intero

edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è

determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio”;

f) all’articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita: “e) per volumetria esistente si intende la

volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di

certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente;”;

g) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita: “f) la volumetria lorda da assentire non

comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi

comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;”;

h) all’articolo 2, comma 1, lettera g) dopo la parola “primaria” sono aggiunte le seguenti “comprese le

fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune

nel piano triennale delle opere pubbliche.”;

i) all’articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata;

l) dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente

“art.2-bis

Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico

1.Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla

legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante

procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a

norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al

comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale,

laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico

vigente.”;

m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 dopo il numero “5” è aggiunto il seguente “6-bis”;

n) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola “abitativo” è sostituita dalle seguenti “abilitativo per i

quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;”;

o) all’articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole ” strumenti urbanistici comunali” sono aggiunte le

seguenti: “, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora

non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo; “;

p) all’articolo 3, comma 1, lettera c), le parole “ivi compreso il” sono sostituite con le seguenti ” ai

sensi del”;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

q) all’articolo 3, comma 1, la lettera d) è così sostituita “d) collocati nelle aree di inedificabilità

assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa

delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’articolo 142 del medesimo decreto

legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;”;

r) all’articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole “per dette aree” sono aggiunte le seguenti: “sono

fatti salvi per le zone B quelli previsti all’articolo 4;”;

s) all’articolo 3, comma 1, lettera f), le parole “pericolosità idraulica elevata o molto elevata,” sono

sostituite dalle seguenti “pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato,”;

t) all’articolo 3, il comma 2 è così modificato “2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni

di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 7 non si applicano nelle Aree di sviluppo industriale (ASI), nei

Piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano urbanizzate.”;

v) all’articolo 4, il comma 1 è così sostituito: “1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è

consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i

seguenti edifici:

a) edifici residenziali uni-bifamiliari;

b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale

piano sottotetto.”;

z) all’articolo 4, comma 2, la lettera a) è così sostituita: “a) su edifici residenziali come definiti

all’articolo 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;”;

aa) all’articolo 4, comma 2, lettera c), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “di cui al

decreto ministeriale n. 1444/1968″;

bb) all’articolo 4, comma 2, la lettera f) è così sostituita “f) su edifici esistenti ubicati nelle aree

sottoposte alla disposizioni di cui all’articolo 338, comma 7, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.

1265( Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei limiti di tale

disciplina;”

cc) all’articolo 4 comma 2 è aggiunta la seguente lettera “g) su edifici regolarmente autorizzati ma

non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge;”;

dd) all’articolo 4, il comma 3 è così sostituito “3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale,

nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al comma 4, è consentita, in alternativa

all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria

esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.”;

ee) all’articolo 4, comma 4, lettera a), le parole “anche con” sono sostituite dalle seguenti “con criteri

di sostenibilità e”;

ff) all’articolo 4, comma 4, la lettera c) è abrogata;

gg) all’articolo 4, comma 5, la parola “residenziali” è soppressa;

hh) all’articolo 4, il comma 7 è così sostituito “7. E’ consentito su edifici non residenziali regolarmente

assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando

i casi di esclusione dell’articolo 3 della presente legge, la realizzazione di opere interne finalizzate

all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e

l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, in deroga

agli strumenti urbanistici vigenti. I medesimi interventi possono attuarsi all’interno di unità

immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati, non devono in alcun

modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio, né costituire unità immobiliari

successivamente frazionabili.”;

ii) all’articolo 5, comma 1, le parole “all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle

pertinenze esterne asservite al fabbricato” sono sostituite dalle seguenti “da realizzarsi all’interno

dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.”

ll) all’articolo 5, comma 2, lettera a) la parola “su” è sostituita dalle seguenti “nel caso di”;

mm)all’articolo 5, comma 2, lettera c) la parola “su” è sostituita dalle seguenti “nel caso di”;


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nn) all’articolo 5, comma 2, lettera d), le parole “pericolosità idraulica” sono sostituite dalle seguenti

“pericolosità o rischio idraulico” ;

oo) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “superficie utile” è soppressa la seguente “lorda”;

pp) all’articolo 5, il comma 4 è abrogato;

qq) all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma “8.Negli interventi straordinari di demolizione e

ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, di cui al comma 1 del presente articolo,

possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle

prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.”;

rr) l’articolo 6 è sostituito dal seguente

“Art. 6

Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato

1. Ad istanza del proprietario dell’immobile, previo accordo con l’amministrazione comunale, è

incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia

residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.

2. L’assessorato competente annualmente provvede all’emanazione di specifico

bando rivolto ai comuni con criteri di individuazione dei beneficiari, l’entità dei contributi, le

modalità di convenzionamento con i comuni stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli

interventi.

3. La individuazione dei criteri è disciplinata dalla vigente normativa statale e regionale in

materia urbanistica.”;

ss) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo

“Art. 6-bis

Interventi edilizi in zona agricola

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro

parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo

agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o

dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della

volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E”

interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti

richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più

edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del

medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di

demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da

realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare

l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso

produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.”

tt) all’articolo 7, comma 2, le parole “possono essere individuati dalle amministrazioni comunali “

sono sostituite dalle seguenti “le amministrazioni comunali devono concludere il

procedimento”e le parole ” con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “

con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/90″ e dopo le

parole “strumenti urbanistici vigenti” aggiungere le parole “relativo agli”;

uu) all’articolo 7, il comma 3 è così sostituito “3. Al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento

integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al

comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento

entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

residenziali pubblici secondo le tipologie indicate dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001 n.380, vincolando la regione all’inserimento, nella programmazione di

fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella

legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di

reddito dei nuclei familiari in emergenza.”;

vv) all’articolo 7, comma 4, sono soppresse le parole “gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo”;

zz) all’articolo 7, il comma 5 è così sostituito”5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti

urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi

strumenti purchè nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n.1444/1968 e

nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di

volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione

di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo

1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini

dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato

istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le

seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi

di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti

ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione

commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a

sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni

antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

aaa) all’articolo 7, comma 5, è aggiunto il seguente comma ” 5-bis. Per le industrie inquinanti o

per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita

a condizione della preventiva delocalizzazione dell’azienda in ambito regionale, garantendo, con

un apposito piano di delocalizzazione, l’incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni

degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano

urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.”;

bbb) all’articolo 7, il comma 6 è così sostituito “6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui

all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e

residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli

strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con

una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume

dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo

4 o del comma 5 dell’articolo 5.”;

ccc) all’articolo 7, comma 6, è aggiunto il seguente comma “6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6

si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad

edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente e nel

rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16

(Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche).” ;

ddd) all’articolo 7, il comma 7 è così sostituito “7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali

vigenti possono individuare, con provvedimento dell’amministrazione comunale motivato

da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli

interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza

precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.”;

eee) all’articolo 7, il comma 8 è così sostituito “8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta

regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta

giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con particolare riguardo ai

criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in

ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle

trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni

comunali ed avvisi pubblici.”;


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fff) all’articolo 7, è aggiunto il seguente comma ” 8-bis. E’ consentito il recupero edilizio soltanto

agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè

ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore delle presente legge nonché

la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia

residenziale e secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge.”;

ggg) all’articolo 8, comma 2, sono soppresse le seguenti parole “,e per diciotto mesi a decorrere dalla

stessa data,”;

hhh) all’articolo 8, il comma 3 è così sostituito “3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere,

industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi

di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865( Programmi e coordinamento

dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;modifiche ed

integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29 settembre

1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di

entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto

di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge

regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative

all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo

comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11

agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione

non costituisce variante allo strumento urbanistico.”;

iii) all’articolo 8, comma 4, le parole “centottanta giorni” sono sostituite con le seguenti “diciotto

mesi”;

lll) all’articolo 9, comma 1, le parole ” del quale si intende incrementare la volumetria” sono sostituite

dalle seguenti: “oggetto d’intervento”;

mmm)all’articolo 9, comma 1 sono aggiunti i seguenti commi”1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i

comuni, sulla base di accertamenti eseguiti dai propri uffici tecnici, individuano zone o fabbricati

a rischio statico esistenti nei rispettivi territori. L’individuazione è fatta con atto deliberativo del

consiglio comunale, su proposta motivata della Giunta, che contiene una inequivoca

delimitazione delle zone interessate o una precisa indicazione di singoli fabbricati.

1-ter. Con regolamento della Giunta regionale sono regolate le modalità di ripartizione delle spese

fra ente locale e singola proprietà per l’effettuazione della valutazione di cui al comma 1.”

nnn) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente articolo

” Art.11-bis

Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e

dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio

1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e quello di eruzione del Vesuvio e di

salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata

la delocalizzazione, nell’ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo

tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ricadenti

nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con

riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per quanto riguarda il


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

rischio idrogeologico, e nella zona rossa del “Piano di Emergenza dell’area vesuviana” del

dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il rischio eruzione del Vesuvio.

2. I proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata,

con attestazione della competente Autorità di Bacino, nelle aree di rischio idrogeologico possono

richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione

urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o

assentita in base al vigente strumento urbanistico, a favore dei soggetti di cui all’articolo 11,

comma 1, del DPR n.380/2001, pari al volume dell’unità abitativa destinata a prima casa

incrementato fino ad un massimo del trentacinque per cento. La volumetria aggiuntiva è altresì

realizzabile negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all’articolo 7 della

presente legge.

3. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione

dell’intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al

trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del comune, prima della conclusione

dei lavori di costruzione del nuovo immobile.

4. L’area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile

costruita, è gravata da vincoli di inedificabilità.

5. In caso di unità abitative da delocalizzare per le quali è stata presentata istanza di condono

edilizio, la volumetria aggiuntiva è concessa solo se le stesse sono suscettibili di sanatoria ai

sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47( Norme in materia di controllo

dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), e comunque solo se sono

state realizzate prima della adozione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più

elevato rischio idrogeologico o dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico.

6. Al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, i soggetti che, alla

data di entrata in vigore della presente legge o delle sue successive modificazioni, siano titolari di

istanza di condono edilizio ancora non definita, possono richiedere, nei successivi novanta giorni,

al comune competente la definizione prioritaria dei relativi procedimenti, mediante apposita

istanza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, contenente la

dichiarazione che l’edificio ricade nei casi previsti dalla presente legge. A fronte di tale istanza il

comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento definitivo nel termine di

centottanta giorni.

7. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche

per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana), dopo le parole “degli

immobili esistenti” sono aggiunte le seguenti “nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia,

anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni

urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria

dell’immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza”.

ooo) all’articolo 12, comma 1 dopo il numero “5” è inserito il seguente “6-bis” e dopo le parole “della

presente legge” sono aggiunte le seguenti “di modifica”;

ppp) all’articolo 12 il comma 2 è abrogato;

qqq) all’articolo 12 il comma 3 è abrogato;

rrr) all’articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi ” 5. Nei comuni sprovvisti di strumenti

urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano

le disposizioni del decreto ministeriale n.1444/68 e dell’articolo 9 del DPR n.380/2001.” , “6.

Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del DPR n.380/2001, su

decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo

decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e

completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata” e “7. Ai soli fini

amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge

realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono

essere autorizzati”.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

sss) all’articolo 12 è aggiunto il seguente

“Art. 12-bis

1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della

richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale.

2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale,

vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle

amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall’articolo 32

della legge n. 47/1985 e successive modifiche.”

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all’articolo 12, comma 1, le parole “previste dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “e

i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis “;

b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente “1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio

regionale per l’approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Campania.”;

c) all’articolo 18, comma 8, le parole”secondo le modalità stabilite dall’art. 20, comma 1″ sono

sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui

all’articolo 43-bis”;

d) all’articolo 18, comma 9, le parole “secondo le modalità stabilite dall’articolo 20, comma 1” sono

sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui

all’articolo 43-bis”;

e) all’articolo 19, comma 2, le parole “all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti “al regolamento di

attuazione previsto dall’articolo 43-bis”;

f) all’articolo 23, comma 5, le parole “il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista

dall’articolo 27″ sono sostituite dalle seguenti: “il cui procedimento di formazione segue la

disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 43-bis”;

g) all’articolo 23, comma 7, le parole: “di cui agli articoli 33 e 34” sono sostituite dalle seguenti: “di

cui all’articolo 33″;

h) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente “f) gli interventi in attuazione

dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.”;

i) all’articolo 41 il comma 1 è così sostituito “1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di

strutture, denominate sportelli unici per l’edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal

regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis.”;

l) all’articolo 44 , dopo il comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in

vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva

approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001,

prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.”;

m) all’articolo 47, comma 3, le parole: “di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge” sono

sostituite dalle seguenti “di cui al regolamento di attuazione previsto all’articolo 43 -bis”;

n) all’articolo 49, il comma 10 è così sostituito “10. L’articolo 9 della legge regionale n.19/2001 è così

sostituito “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori

sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.”

2. Dopo l’articolo 43 della legge regionale n. 16/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 43-bis -Regolamento di attuazione- 1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa

nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in

attuazione dei principi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all’articolo

12, del piano territoriale regionale di cui all’articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all’articolo

14, del piano territoriale regionale di cui all’articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento

provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all’articolo 23, dei piani

urbanistici attuativi di cui all’articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui

all’articolo 28, dei comparti edificatori di cui all’articolo 33, nonché le modalità di stipula delle

convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello

unico dell’edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la

disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell’articolo 10 della legge

regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.”.

3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis della legge regionale n. 16/2004, come

introdotto dal comma 2, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

Art. 3

(Termini)

1. Le istanze di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 19/2009 devono essere

presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

Art. 4

(Abrogazioni)

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2004:

a) articolo 12, commi da 2 a 12;

b) articolo 14, comma 2;

c) articolo 16, comma 1;

d) articolo 20;

e) articolo 21, comma 1;

f) articolo 24;

g) articolo 27, commi da 3 al 6;

h) articolo 29;

i) articolo 34;

l) articolo 37;

m) articolo 41, commi 2 e 3;

n) articolo 43.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino

ufficiale della regione Campania, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),

c), d), e), f), g), i) ed m), e all’articolo 4 che hanno effetto a decorrere dal centocinquantunesimo

giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Campania.


Caldoro


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti

per il rilancio dell’economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del

rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.

16 (Norme sul governo territorio)”.


Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo

di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di disciplina del

Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).


Note all’art. 1

Comma 1, lettere a), b) e c).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione

amministrativa”.


Art. 1: “Obiettivi della legge”.

“1. La presente legge è finalizzata:

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle

attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano

territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;

b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio

edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e

idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio

economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la

riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le

condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti

di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo

7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e

della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e l).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 2: “Definizioni”.

“1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità,

dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano

territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale n. 13/2008;

b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché

gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;

c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata

nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;

d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro

esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta non inferiore a

metri 2,40;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla

data di entrata in vigore della presente legge;

f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine

perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in

edilizia;

g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;

h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti

urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti

inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati

agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde

pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della

revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”.

Comma 1, lettera l).


Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”.


Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137″.


Art. 146: “Autorizzazione”.


Comma 9: “9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il

soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di

servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia

entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli

atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto

dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il

rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e

concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20,

comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”.

Comma 1, lettere m), n), o), p), q), r), s) e t).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 3: “Casi di esclusione”.

“1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al

momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del

permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;

b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto

ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti

urbanistici comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della

legge 6 luglio 2002, n. 137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e

con vincolo di inedificabilità assoluta;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso

il decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine,

lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti

imposti dalla legislazione vigente per dette aree;

f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità

geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183

(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche

allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti

urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme

urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si applicano

nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi

(PIP)”.

Comma 1, lettera q).


Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al Comma 1, lettere l).


Art. 142: “Aree tutelate per legge”.

“1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,

anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri

sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a

vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,

n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla

data del 6 settembre 1985 :

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,

come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,

come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in

piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente

realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo

18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione

abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso

pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la

rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di

pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157″.

Comma 1, lettere v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), e hh).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 4: “Interventi straordinari di ampliamento”.

“1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della

volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non

superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre

all’eventuale piano sottotetto.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte

abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione per

quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze

massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica

e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;

f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e

comunque non successivamente frazionabili.

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della

volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a

volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.

4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano

prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla

vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica

fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione

dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile

comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti

requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia -Testo A), dell’intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.

236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e dell’eliminazione delle barriere

architettoniche.

5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi

della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque

anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento

ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di

accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni

provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da

esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni

fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del

proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola”.

Comma 1, lettera aa).


Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza

fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi

pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L.

6 agosto 1967, n. 765″.

Comma 1, lettera bb).


Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”.


Art. 338, comma 7: “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di

recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella

percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere

a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457″.

Comma 1, lettere ii), ll), mm), nn), oo), pp) e qq).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 5: “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”.

“1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per

cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione,

all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte

abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze

massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica

e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali

unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.

4. È consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza

preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano

prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica

fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione

dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile

comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi

dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dell’intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9

gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della

presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni

dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i

quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti

urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere

urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore

della presente legge”.

Comma 1, lettere rr) e ss).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 6: “Prima casa”.

“1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e

5 della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima

casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata

rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini

previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto,

e siano state versate le somme prescritte”.

Comma 1, lettere tt), uu), vv), zz), aaa), bbb), ccc), ddd), eee), e fff).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 7: “Riqualificazione aree urbane degradate”.

“1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e

urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere

attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione

del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e

l’integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei

proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei

proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili

da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi

pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.

1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono

verificate occupazioni abusive.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al

comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del

cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e

ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella

programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni

stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle

fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,

anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2

contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani

coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a

quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti

urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente,

anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore

al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto

ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica

degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La

volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici

in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di

sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, artigianali e di

grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile

assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni

antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi

individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad

uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia

convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle

caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del

consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti

gli interventi di cui al comma 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare

riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del

disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo

specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Comma 1, lettera tt).


Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al Comma 1, lettera l).

Comma 1, lettera uu).


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.


Art. 3 (L): “Definizioni degli interventi edilizi”.

“1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in

efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e

tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non

comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni

d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle

esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi

costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti

all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla

lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la

trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di

telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali

roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,

oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente

temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova

costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume

dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive

all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo

inedificato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio

con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la

modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei

regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490″.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Comma 1, lettera zz).


Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota al Comma 1, lettera aa).


Decreto Ministeriale 22 aprile 2008: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di

notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”.

Comma 1, lettera aaa).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.

Comma 1, lettera ccc).


Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16: “Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture

ricettive-turistiche”.


Art. 5: “Rimozione del vincolo”.

“1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la

non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed

agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.

2. Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può

consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto né adottare la variante al piano

regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il parere dell’Ente provinciale per il Turismo, delle Associazioni di

categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione

della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale”.

Comma 1, lettere ggg), hhh) e iii).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 8: “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio”.

“1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive

modificazioni, è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d’area.” sono sostituite con le

seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;

b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla

data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi

inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;

c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove

esistenti”;

d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono

sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;

e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed

attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera della Giunta regionale.”;

f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le

disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse

pubblico.”;

h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti

“entro il termine di tre mesi”;

i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con

le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;

l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con

le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;

m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del

provvedimento finale.”;

n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e

dell’urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio”.

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a

decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alla legge regionale 28 novembre

2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e alla legge regionale 28 novembre

2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi –

Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di piani

attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma

pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale

28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree

destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente

legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della

legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: “Indirizzi

programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di

urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65″) e

all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 9

(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 1, lettera hhh).


Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi

programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di

urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.


Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: “Impianti produttivi”, titolo II dell’allegato alla Legge

regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente: “L’indice di copertura, salvo quanto

diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale, deve essere contenuto entro il

rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile per l’impianto produttivo”.


Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005″.


Art. 11: “1. Per i comuni della sub-area 4 – Sant’Antonio Abate, Angri, S .Egidio Monte Albino, Corbara,

Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore – di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n.

35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano urbanistico


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani

di insediamenti produttivi di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 35/1987, è pari a 0,50″.

Comma 1, lettere lll) e mmm).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 9: “Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato”.

“1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione

della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve

essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 del

Ministro delle infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere

presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al

comune.

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve

dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli

esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono

altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico

riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità

per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del

regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove

previsto”.

Comma 1, lettere nnn).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 11: “Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentinoagerolese”.

“1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di

produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione,

realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35

(Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli

strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalla direttiva

91/629/CEE e dalla direttiva 98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti

norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n.

35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con

certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di

atto notorio resa dall’allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di

adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo

stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai

contenuti del presente articolo”.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota al Comma 1, lettere

u).


Art. 11 (L): “Caratteristiche del permesso di costruire”.


Comma 1: “1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per

richiederlo”.


Legge 28 febbraio 1985, n. 47: “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie”.


Art. 32: “Opere costruite su aree sottoposte a vincolo”.

“1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle

amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle

suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il

richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il

reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti

l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure

prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la

loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno

2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi

pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96

del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive

modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.

4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma

6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del

patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in

sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che

abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato

anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle

leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del

suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il

termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere

limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente

necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni

previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per

territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione

aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilità,

regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è

stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia del territorio

in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste

dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380″.


Art. 33: “Opere non suscettibili di sanatoria”.

“Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti

vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere

stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,

artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della

L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal

capo I “.


Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a

rischio vulcanico dell’area Vesuviana”.


Art. 5, comma 2: “2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di natura

igienico-sanitaria degli immobili esistenti”.

Comma 1, lettere ooo), ppp), qqq), rrr) e sss).


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al Comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 12: “Norma finale e transitoria”.

“1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,

richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli

articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si

concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.

3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti

eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati

alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania

l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee

guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge stessa”.


Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota al Comma 1, lettera aa).


Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota al Comma 1, lettere

u).


Art. 9: “Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

“1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole

unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità

massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la

superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti

urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera

a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo

unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche

se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni

preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e

spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di

vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di

cui alla sezione II del capo II del presente titolo”.


Art. 31: “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni

essenziali”.


Commi 3, 4 e 5: “3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato

dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle

abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può

comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa

notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri

immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio

comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari

l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi

urbanistici o ambientali”.


Legge 28 febbraio 1985, n. 47 già citata nella nota al Comma 1, lettera nnn).


Art. 32 già citato nella nota al Comma 1, lettera nnn).


Note all’art. 2

Comma 1, lettera a).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.


Art. 12: “Accordi di programma”.


Comma 1: “1. Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di

iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani urbanistici

comunali – Puc – e degli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25, se è necessaria

un’azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si

procede alla stipula dell’accordo di programma con le modalità previste dal presente articolo”.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Comma 1, lettera b).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 15: “Procedimento di formazione del piano territoriale regionale”.

“1. La Giunta regionale adotta la proposta di Ptr che, entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, è

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Dell’avvenuta adozione è data

contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due

quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine copia della proposta è trasmessa alle province che

provvedono al relativo deposito presso le proprie sedi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di Ptr, la Regione indice una

conferenza di pianificazione alla quale partecipano le province, i comuni, gli enti locali, le altre

amministrazioni interessate alla programmazione e le organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali,

sindacali e ambientaliste di livello regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla

convocazione, osservazioni e proposte di modifica alla proposta di Ptr. Alla conferenza la Regione

partecipa con un suo delegato al fine di acquisirne le risultanze.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di pianificazione di cui al comma 2,

la Giunta regionale valuta le osservazioni e le proposte di modifica acquisite dalla conferenza, adotta il

Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

4. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Dell’avvenuta

approvazione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptr

acquista efficacia a tempo indeterminato”.

Comma 1, lettere c) e d).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 18: “Piano territoriale di coordinamento provinciale “.


Commi 8 e 9: “8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma

7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall’art. 20, comma 1, le intese con le

amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi

coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge

regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia

promuove, secondo le modalità stabilite dall’articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi per le aree di

sviluppo industriale – A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998″.

Comma 1, lettera e).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 19: “Piani settoriali provinciali”.


Comma 2: “2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptcp,

costituiscono varianti al Ptcp stesso e sono approvati con le procedure di cui all’articolo 20″.

Comma 1, lettere f) e g).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.


Commi 5 e 7: “5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio

degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi Pua, denominati

piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina

prevista dall’articolo 27.

7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli

interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli stessi,

anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 34″.

Comma 1, lettera h).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 26: “Piani urbanistici attuativi”.


Comma 3: “3. L’approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono

varianti al Puc:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari;

c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti

archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6

giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del

verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi”.

Comma 1, lettera i).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 41: “Norme regolanti l’attività edilizia”.


Comma 1: “1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli urbanistici,

ai quali sono affidati i seguenti compiti:

a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permessi di costruire e dei

provvedimenti e certificazioni in materia edilizia;

b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre amministrazioni;

c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e della certificazione in materia edilizia. Il

rilascio di titoli abilitativi all’attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo di

autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque

denominato, di competenza comunale;

d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241;

e) cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, i privati e le altre amministrazioni coinvolte nei

procedimenti preordinati all’adozione degli atti di cui alla lettera c)”.

Comma 1, lettera l).


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 44: “Regime transitorio degli strumenti di pianificazione”.

“1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Ptr.

2. I comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del Ptcp, il Puc e il Ruec.

3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore

del Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/1982, salva l’applicazione delle misure di

salvaguardia di cui all’articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei

comuni di cui al presente comma, che non hanno ancora adottato il Puc, il rapporto di copertura previsto

dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17/1982, è determinato in un ventesimo dell’area di

proprietà.

4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/1982 non si applicano

nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata,

dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli

interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai

sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o

della Unione europea.

5. La Regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge,

la verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell’approvazione degli stessi, è eseguita con

riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.


Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.

Comma 1, lettera m).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 47: “Valutazione ambientale dei piani “.


Comma 3: “3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità

interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge”.

Comma 1, lettera n).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 49: “Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni “.


Comma 10: “10. L’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001 è così sostituito:

“Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla

disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge

stessa.”.


Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per

l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio

attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla

formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali –

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8″.


Art. 9: “Area Sorrentino-Amalfitana”.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

“Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla

disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge

stessa”.


Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana”.

Comma 2.


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 43: “Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive”.

“1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al

presidente della Giunta regionale l’elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive

per le quali è stato richiesto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36.

2. Il presidente della Giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 36,

comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di

conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 1.

3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della Giunta regionale richiede l’intervento

sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n.

19/2001, articolo 4.

4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all’accertamento di conformità al presidente

della Giunta regionale, al comune inadempiente ed all’interessato.

5. Se l’accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge

regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi

comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta

regionale l’elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l’accertamento

di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, corredato della relativa documentazione”.


Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota al Comma 1, lettera

l).


Art. 36: “Accertamento di conformità”.

“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in

assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,

fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque

fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario

dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della

presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di

costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista

dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con

riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si

pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.


Art. 39: “Annullamento del permesso di costruire da parte della regione”.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

“1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano

interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in

contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere

annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui

al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al

proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro

un termine all’uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con

provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal

codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di

sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il

decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la

demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante

l’affissione nell’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22,

comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in

contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30

giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività”.


Legge regionale 18 novembre 2004, n. 10: “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decretolegge

30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

di conversione e successive modifiche ed integrazioni”.


Art. 10: “Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380/2001″.

“1. I segretari comunali e i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza e

repressione degli abusi edilizi, ognuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente

della Giunta regionale l’elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla

demolizione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel

possesso, delle ordinanze di demolizione, adottate anche a seguito di provvedimenti di rigetto delle

istanze di condono, nonché di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal comune ai sensi delle disposizioni

di cui al D.P.R. n. 380/2001. L’elenco è corredato della relativa documentazione comprensiva dei rapporti

redatti dagli organi di polizia giudiziaria, dei ricorsi giurisdizionali pendenti, dei provvedimenti adottati

dall’autorità giudiziaria e delle relazioni di notificazione degli atti e provvedimenti suindicati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi i termini di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 31, comma

8, diffida il comune a concludere l’attività repressiva entro trenta giorni e, in caso di inerzia, attiva

l’esercizio dei poteri di intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta dandone

comunicazione al comune.

3. Il commissario ad acta è scelto fra i funzionari interni all’amministrazione regionale o fra tecnici

abilitati esterni alla stessa e iscritti negli albi professionali ed è incaricato dell’adozione degli atti necessari

alla definizione dei procedimenti sanzionatori di cui al comma 1. Il commissario ad acta, se scelto fra

professionisti esterni all’amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa rispetto

a quella in cui ricade il comune nei cui confronti è stato attivato l’esercizio dei poteri di intervento

sostitutivo. Al momento dell’accettazione della nomina il commissario ad acta dichiara sotto la propria

responsabilità di non versare in casi di incompatibilità, anche derivanti da rapporti professionali o di

parentela con i responsabili degli abusi.

4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 3, il responsabile del servizio comunale competente in

materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi trasmette al commissario ad acta le istanze di


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

accertamento di conformità presentate ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, articolo 36 relative alle opere

abusive oggetto di intervento sostitutivo.

5. Il commissario ad acta, verificato lo stato delle procedure sanzionatorie, compie tutti gli adempimenti

di cui al D.P.R. n. 380/2001, nei termini dallo stesso previsti, e ne dà comunicazione alla competente

autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale, nonché alle amministrazioni preposte alla

tutela dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di interventi realizzati in aree

o su beni sottoposti ai vincoli stessi.

6. L’esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi e di

tutela della pubblica incolumità è disposta dal commissario ad acta che a tal fine si avvale anche del

personale e dei mezzi messi a disposizione previa intesa dal genio militare. Il commissario ad acta

acquisisce il preventivo di spesa predisposto dal genio militare e lo sottopone all’approvazione del

Presidente della Giunta regionale. Il commissario ad acta può, in alternativa, affidare l’esecuzione delle

attività di cui al comma 5 ad imprese specializzate e inserite nell’elenco di cui al comma 8.

7. Il commissario ad acta richiede al comune inadempiente la disponibilità a provvedere alla rimozione ed

al trasporto a discarica delle macerie, assegnando un termine di dieci giorni. Se il comune dichiara la

propria indisponibilità o non provvede nel termine suindicato il commissario ad acta richiede l’intervento

del genio militare e, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, affida l’esecuzione delle relative attività ad

imprese specializzate ed inserite nell’elenco di cui al comma 8.

8. È istituito l’elenco delle imprese specializzate a cui affidare, nel rispetto della vigente normativa in

materia di appalti, l’esecuzione delle attività di demolizione delle opere edilizie abusive, di ripristino dello

stato dei luoghi e di trasporto a discarica dei materiali di risulta. Con delibera di Giunta regionale sono

stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi, le modalità di selezione delle imprese interessate all’inserimento

nell’elenco e le modalità di aggiornamento su base annuale dello stesso e sono individuati gli interventi di

cui al presente articolo da effettuare in via prioritaria.

9. La riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo a seguito della demolizione delle opere

abusive e del ripristino dello stato dei luoghi è effettuata secondo le modalità prescritte dalle

amministrazioni a cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo stesso.

10. Gli oneri economici derivanti dall’esecuzione delle attività di cui ai commi 6, 7 e 9 sono posti a carico

dei responsabili degli abusi. In caso di mancato adempimento si procede a mezzo di recupero coattivo

delle somme dovute.

11. Le spese ed i compensi spettanti al commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

In caso di intervento sostitutivo il commissario ad acta, completate le procedure previste dal D.P.R. n.

380/2001, trasmette tutti gli atti alla procura della Repubblica ed alla procura generale presso la corte dei

conti – sezione giurisdizionale per la Campania – per gli accertamenti di competenza”.


Note all’art. 3

Comma 1.


Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 12 già citato nella nota dell’articolo 1, comma 1, lettera ooo).


Note all’art. 4

Comma 1, lettera a).


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.


Art. 12: “Accordi di programma”.


Commi da 2 a 12: “2. Al procedimento finalizzato alla stipula dell’accordo di programma partecipano

tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione degli interventi oggetto dell’accordo, nonché i

soggetti portatori di interessi diffusi di cui all’articolo 20, comma 5.

3. Il presidente della Giunta regionale, o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla

competenza primaria o prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la conclusione

dell’accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti pubblici o privati interessati, mediante la convocazione

di una conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. La convocazione della conferenza indica:

a) il nominativo del responsabile del procedimento;

b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell’accordo, nonché l’ambito territoriale e gli obiettivi generali

degli stessi;

c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione

pubblica e i soggetti privati coinvolti nell’esecuzione dell’accordo.

5. La documentazione necessaria per la stipula dell’accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1

almeno venti giorni prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di

intervento, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati degli

elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la

documentazione contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento,

l’approvazione dell’accordo di programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla normativa

vigente. Alla documentazione è allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma

1 sul sistema ambientale e territoriale circostante.

6. Se l’approvazione dell’accordo di programma comporta la variazione degli strumenti pianificazione,

anche di portata sovracomunale, l’avviso di convocazione della conferenza di servizi è affisso all’albo

pretorio del comune o dei comuni interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di intervento,

ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione.

L’avviso di convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai proprietari interessati

dall’intervento, se in numero inferiore a cinquanta.

7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli elaborati indicati al comma 5 sono depositati

presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi per dieci giorni decorrenti dalla

data di pubblicazione o di comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi

dieci giorni chiunque può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime

motivatamente.

8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella prima seduta, il termine, non superiore a

novanta giorni, per assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti, ad esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di

interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito l’assenso dei soggetti a cui sono attribuite

potestà amministrative in ordine all’oggetto dell’accordo, i quali, regolarmente convocati, non partecipano

alla conferenza, salvo che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso o impugnino le

determinazioni conclusive della conferenza entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione

delle stesse.

9. Se il dissenso sull’approvazione dell’accordo di programma è espresso dalla Regione, la decisione è

rimessa al Consiglio regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l’articolo 14-quater della legge 7

agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.

10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono muniti dei poteri di impegnare l’ente di

appartenenza, i competenti organi possono ratificarne l’operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dalla conclusione della conferenza.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

11. Acquisita l’approvazione della conferenza, l’accordo è sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro

delegati, dei soggetti di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

12. L’accordo contiene:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi, eventualmente articolato in fasi funzionali,

con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione;

b) la quantificazione del costo complessivo, eventualmente suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;

c) il piano economico corredato della individuazione delle fonti finanziarie;

d) l’indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati dall’attuazione dell’accordo, le

responsabilità per l’attuazione e le eventuali garanzie;

e) l’istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto

dai rappresentanti degli enti pubblici interessati dall’attuazione dell’accordo;

f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel corso dell’esecuzione dell’accordo da parte di

un collegio arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di funzionamento dello stesso”.

Comma 1, lettera b).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 14: “Piani settoriali regionali”.


Comma 2: “2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptr,

costituiscono varianti al Ptr stesso e devono essere approvati con le procedure di cui all’articolo 15″.

Comma 1, lettera c).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 16: “Varianti al piano territoriale regionale”.


Comma 1: “1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di

formazione di cui all’articolo 15, con i termini ridotti della metà”.

Comma 1, lettera d).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 20: “Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale”.

“1. L’adozione della proposta di Ptcp compete alla Giunta provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di

settore di cui all’articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la necessità, la provincia, in sede di

avvio del procedimento di formazione della proposta del Ptcp, indice una conferenza alla quale sono

invitate le amministrazioni statali competenti, la Regione e le autorità, gli enti e gli organi competenti

nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell’articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.

2. Se non si addiviene alle intese di cui al comma 1, la Regione, in sede di approvazione del Ptcp,

definisce la relativa disciplina pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l’applicazione del comma 12,

dell’articolo 143, del decreto legislativo n. 42/2004.

3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel

Ptcp, le amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di cui all’articolo 18, commi 7 e 9,

procedono all’adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa

vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le intese di cui al comma 1 ai fini del necessario

adeguamento del Ptcp.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la segreteria dell’amministrazione provinciale.

Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su

due quotidiani a diffusione regionale.

5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai comuni della provincia,

agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali

di livello provinciale, così come individuate con delibera di Giunta regionale, che possono presentare

osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4.

6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative proposte di

modifica allo schema di Ptcp la Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al

comma 5, indice una conferenza alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti locali e le

organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla

convocazione.

7. La Giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di

cui al comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptcp e lo invia al

Consiglio provinciale per l’approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla Giunta regionale per la

verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali.

8. L’istruttoria tecnica è rimessa all’area generale di coordinamento governo del territorio presso la Giunta

regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano,

corredato degli allegati previsti dalla vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di

compatibilità si intende positivamente conclusa.

9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la Regione, nei quindici giorni successivi

alla scadenza di cui al comma 8 , convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare

il presidente della provincia, o un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali

competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della Regione o da un assessore delegato.

10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al Ptcp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr

e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua

convocazione.

11. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di

cui all’articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Ptcp al Consiglio regionale per la variazione del Ptr,

limitatamente alle parti incompatibili con il piano approvato dalla provincia. Il Consiglio regionale

provvede entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le proposte di variazione si

intendono respinte.

12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza

rimane sospeso.

13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla

comunicazione.

14. La delibera di Giunta regionale di verifica di compatibilità del Ptcp di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata

sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della pubblicazione del Ptcp è data contestualmente

notizia con avviso su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il

Ptcp entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato”.

Comma 1, lettera e).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 21: “Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale”.


Comma 1: “1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptcp sono sottoposte al procedimento di

formazione di cui all’articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici

giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20″.

Comma 1, lettera f).


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 24: “Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale”.

“1. La Giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali,

sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all’articolo 20, comma 5, predispone

la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e

regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è

data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla

proposta di Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a

quaranta giorni.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio comunale esamina le

osservazioni, adegua la proposta di Puc alle osservazioni accolte ed adotta il Puc. Nei comuni con

popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a sessanta giorni.

4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di

pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.

5. La verifica è affidata all’assessorato provinciale competente nella materia dell’urbanistica, ed è

conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla

normativa vigente. Trascorso tale termine, la verifica si intende positivamente conclusa.

6. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della provincia, nei quindici giorni successivi alla

scadenza di cui al comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il

sindaco, o un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La

conferenza è presieduta dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.

7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli atti di

pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente. La

conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.

8. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, e nel rispetto del principio di flessibilità di

cui all’articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Puc al Consiglio provinciale o al Consiglio regionale

per la eventuale variazione, rispettivamente, del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei Psp, nelle parti in cui sono

incompatibili con il piano adottato dal comune. Il Consiglio provinciale e il Consiglio regionale

provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le proposte di

variazione si intendono respinte.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza

di cui al comma 6 rimane sospeso.

10. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati dal Consiglio comunale entro venti giorni

dalla loro comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.

11. Il Puc è approvato con decreto del Presidente della provincia, previa delibera di Giunta provinciale, ed

è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della pubblicazione è data notizia mediante

avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Puc entra

in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.

12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al procedimento di

formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di

cui ai commi 6, 7, 8 e 10.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle varianti di adeguamento del Puc, agli

strumenti di pianificazione paesaggistica previsti dal decreto legislativo n. 42/2004, articolo 145, comma

5. Le proposte di variante sono trasmesse alla competente soprintendenza per i beni architettonici ed il

paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per l’adozione delle varianti stesse”.

Comma 1, lettera g).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 27: “Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi”.


Commi da 3 a 6: “3. Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla provincia per eventuali

osservazioni ed è depositato presso la casa comunale per trenta giorni che devono essere formulate entro

il termine perentorio di trenta giorni. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale.

Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali. Il

comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa

vigente.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni o

opposizioni al Pua adottato.

5. Con delibera di Giunta il comune esamina le osservazioni o le opposizioni formulate e approva il Pua

dando espressamente atto della sua conformità al Puc.

6. Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”.

Comma 1, lettera h).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 29: “Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale”.

“1. Il Ruec è adottato dal Consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è data

notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate

dagli statuti comunali.

2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i

trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio

comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in coerenza con

il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa

comunale per la libera consultazione.

3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al

presente articolo”.

Comma 1, lettera i).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 34: “Attuazione del comparto edificatorio”.

“1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso,

anche riuniti in consorzio, dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana.

2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti

a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione nel

comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o

di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il Puc, i Pua e gli atti di

programmazione degli interventi.

3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive

attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all’attuazione del comparto nel caso di rifiuto o

inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con

assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, gli stessi soggetti procedono all’attuazione del

comparto, acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare

all’iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall’ufficio di


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

cui all’articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la

tesoreria comunale.

4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di

immobili detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote

edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l’attuazione del comparto stesso, trascorso il

quale il può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le

quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.

5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 3 e 4, avvengono

mediante procedure di esproprio.

6. L’approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica

utilità, indifferibilità e urgenza previste”.

Comma 1, lettera l).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 37: “Contenuto delle convenzioni”.

“1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge devono

prevedere:

a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;

b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;

c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento degli obblighi e le sanzioni per

l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;

d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell’esecuzione delle opere di

urbanizzazione”.

Comma 1, lettera m).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 41: “Norme regolanti l’attività edilizia”.


Commi 2 e 3: “2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia

paesaggistico-ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge

regionale 23 febbraio 1982, n. 10, “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate

dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 – Tutela dei beni

ambientali”, sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste

preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal

Consiglio comunale con voto limitato.

3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall’allegato alla legge

regionale n. 10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato”.

Comma 1, lettera n).


Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al Comma 1, lettera a).


Art. 43: “Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive”.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

“1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al

presidente della Giunta regionale l’elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive

per le quali è stato richiesto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36.

2. Il presidente della Giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 36,

comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di

conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 1.

3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della Giunta regionale richiede l’intervento

sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n.

19/2001, articolo 4.

4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all’accertamento di conformità al presidente

della Giunta regionale, al comune inadempiente ed all’interessato.

5. Se l’accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge

regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi

comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta

regionale l’elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l’accertamento

di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, corredato della relativa documentazione”.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19: “Misure

urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la

prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.


Avvertenza: La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide

sul valore legale degli atti pubblicati.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell’art. 8 del

“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R.

n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate dalla legge n. 1/2011 sono evidenziate con caratteri corsivi.


SOMMARIO

Art. 1 – Obiettivi della legge

Art. 2 – Definizioni


Art. 2-bis – Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico

Art. 3 – Casi di esclusione

Art. 4 – Interventi straordinari di ampliamento

Art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

Art. 6 – Prima casa


Art. 6-bis – Interventi edilizi in zona agricola

Art. 7 – Riqualificazione aree urbane degradate

Art. 8 – Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

Art. 9 – Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

Art. 10 – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

Art. 11 – Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese


Art. 11-bis – Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto

elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio


Art. 12 – Norma finale e transitoria


Art. 12-bis

Art. 13 – Dichiarazione di urgenza


Art. 1

Obiettivi della legge


1. La presente legge è finalizzata:

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività

edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale),


e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con

particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili;

b) a favorire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio

edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio

economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione

di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di

salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

d) abrogata.

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo 7, da

attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e della

sicurezza dei luoghi di lavoro.


Art. 2

Definizioni


1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità,

dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale

regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;

b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli

edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;

c) la prevalenza dell’uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del

volume esistente dell’intero edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e

produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;

d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro

esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta non inferiore a metri

2,40;


e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma

non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente;

f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani

ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in

edilizia;


g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria comprese le fognature di

tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune nel piano triennale

delle opere pubbliche.


h) Abrogata.


Art. 2-bis

Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico


1.Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e

successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della

Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1

decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti

modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.


Art. 3

Casi di esclusione


1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento

delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire

risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in

sanatoria;

b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale

n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione

degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione

ai sensi del presente articolo;


c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con

vincolo di inedificabilità assoluta;


d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree

sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’articolo

142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti

dalla legislazione vigente per dette aree sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all’articolo 4;


f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a

pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183

(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli

strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei

comuni;

g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche

per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).


2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 7 non si applicano nelle

Aree di sviluppo industriale (ASI), nei Piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano

urbanizzate.


Art. 4

Interventi straordinari di ampliamento


1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per

cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

a) edifici residenziali uni-bifamiliari;

b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.


2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:


a) su edifici residenziali come definiti all’articolo 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile

con quello abitativo;


b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime

dei fabbricati di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica

e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;


f) su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alla disposizioni di cui all’articolo 338, comma 7, del Regio

Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei

limiti di tale disciplina;

g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente

legge;

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al

comma 4, è consentita, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione

d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti

per cento.


4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, con criteri di sostenibilità e utilizzo di materiale eco-compatibile, che

garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali

e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione

energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di

ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile

comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti

non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A),

dell’intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;

c) abrogata.

5. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi della presente legge,

non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di

ultimazione dei lavori.

6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero

per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti

urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere

urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della

presente legge.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

7. E’ consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive,

commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando i casi di esclusione dell’articolo 3 della presente

legge, la realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività

autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di

destinazione d’uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. I medesimi interventi possono attuarsi

all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati, non devono

in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio, né costituire unità immobiliari

successivamente frazionabili.


Art. 5

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione


1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento,

della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi

all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.


2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) nel caso di edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante

parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;

c) nel caso di edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze

massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità o rischio

idraulico e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali

unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile non inferiore a sessanta metri quadrati. 4.


abrogato.

5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano

prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla

normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati

dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli

interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare

DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi

dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, dell’intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della legge 9

gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli

edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della presente

legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla

comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i

quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici

generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed

edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore

della presente legge.


8. Negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, di cui al

comma 1 del presente articolo, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti,

qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.


Art. 6

Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato


1. Ad istanza del proprietario dell’immobile, previo accordo con l’amministrazione comunale, è incentivata la

realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati

livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

2. L’assessorato competente annualmente provvede all’emanazione di specifico bando rivolto ai comuni con

criteri di individuazione dei beneficiari, l’entità dei contributi, le modalità di convenzionamento con i comuni

stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli interventi.

3. La individuazione dei criteri è disciplinata dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica.


Art. 6-bis

Interventi edilizi in zona agricola


1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti,

regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per

attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della

presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso

agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli

interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi

secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici

ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente

già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono

essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle

aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di

0,03 mc/mq di superficie aziendale.


Art. 7

Riqualificazione aree urbane degradate


1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico

esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere attuata attraverso la

promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione

del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione

sociale.

2. Al riguardo le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei

proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti

dalla legge n. 241/90, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti relativo agli ambiti la cui trasformazione

urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in

rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in

aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico

o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere

privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.


3. Al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità

nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti, è consentito l’aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente

per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate dall’articolo 3 del Decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, vincolando la regione all’inserimento, nella programmazione

di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di

bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei

familiari in emergenza.


4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in

variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale

sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.


5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare

riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al

decreto ministeriale n.1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di

sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che

prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini

dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo

della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni:

edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di

allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di

distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non

produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la

sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell’azienda in ambito

regionale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l’incremento del dieci per cento nei

successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza

attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi

destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici

contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini

abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume

dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 o del

comma 5 dell’articolo 5.

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione

che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume

esistente e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16

(Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche).

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento

dell’amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali

non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata

istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente

che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con

particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile

e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle

trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali ed

avvisi pubblici.

8-bis. E’ consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente

legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti

e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore delle presente legge

nonché la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia

residenziale e secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge.


Art. 8

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio


1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è

così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d’area.” sono sostituite con le

seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;

b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di

adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.

Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;

c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”;

d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite

dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;

e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa

previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;

f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;

g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le

disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”;

h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti “entro il

termine di tre mesi”;

i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con

le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;

l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con

le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento

finale.”;

n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e

dell’urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili gli effetti delle

norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti

esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19

(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione

degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento

urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in

materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge

regionale 24 marzo 1995, n. 8).


3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree

destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865(

Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità;modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29 settembre

1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della

presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1

della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi

programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica


ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della

legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce

variante allo strumento urbanistico.


4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9

(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.


Art. 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato


1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione della

sicurezza dell’intero fabbricato oggetto d’intervento. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle

norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008

(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del

Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.


1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, sulla base di accertamenti eseguiti dai propri uffici tecnici,

individuano zone o fabbricati a rischio statico esistenti nei rispettivi territori. L’individuazione è fatta con atto

deliberativo del consiglio comunale, su proposta motivata della Giunta, che contiene una inequivoca

delimitazione delle zone interessate o una precisa indicazione di singoli fabbricati.

1-ter. Con regolamento della Giunta regionale sono regolate le modalità di ripartizione delle spese fra ente

locale e singola proprietà per l’effettuazione della valutazione di cui al comma 1.


2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi,

ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli

esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì

raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la

sicurezza dell’intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la

redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il

fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove

previsto.


Art. 10

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9


1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in

materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da

progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi,

titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato

cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente

pone in capo al costruttore.” ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti

dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata

al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta

presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista

la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati

dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24

febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell’ambito dell’UPB 11.81.80

finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui

all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio

Civile svolge un’istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento

finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione

alle norme tecniche vigenti.

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive

di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione della presente

legge.”.

2. L’articolo 4 della legge regionale n. 9/1983, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di

cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad

autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445

(Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell’articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di

cui all’articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio

dell’autorizzazione sismica.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare

dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, ha attestato

l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione,

finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare

l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma

3.”

3. All’articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del

deposito sismico;

b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 5;

c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei

lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 4,

disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti

costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase

di realizzazione dei lavori”.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore

della presente legge.


Art. 11

Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese


1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di produzione

del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate

antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico

territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti

nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e

successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla

Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata

continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità

sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai

sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del

presente articolo.


Art.11-bis

Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona

rossa a rischio eruzione del Vesuvio


1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e quello di eruzione del Vesuvio e di salvaguardare l’incolumità

delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell’ambito dello

stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti

unità abitative destinate a prima casa ricadenti nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o

rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per

quanto riguarda il rischio idrogeologico, e nella zona rossa del “Piano di Emergenza dell’area vesuviana” del

dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il rischio eruzione del Vesuvio.

2. I proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata, con

attestazione della competente Autorità di Bacino, nelle aree di rischio idrogeologico possono richiedere di

realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla

edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente

strumento urbanistico, a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, del DPR n.380/2001, pari al volume

dell’unità abitativa destinata a prima casa incrementato fino ad un massimo del trentacinque per cento. La

volumetria aggiuntiva è altresì realizzabile negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui

all’articolo 7 della presente legge.

3. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell’intero

edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle

medesime nel patrimonio indisponibile del comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo

immobile.

4. L’area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata

da vincoli di inedificabilità.

5. In caso di unità abitative da delocalizzare per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la

volumetria aggiuntiva è concessa solo se le stesse sono suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 32 e 33

della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni

amministrative e penali), e comunque solo se sono state realizzate prima della adozione dei Piani straordinari

diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico o dei Piani stralcio per l’assetto

idrogeologico.

6. Al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, i soggetti che, alla data di entrata in

vigore della presente legge o delle sue successive modificazioni, siano titolari di istanza di condono edilizio

ancora non definita, possono richiedere, nei successivi novanta giorni, al comune competente la definizione

prioritaria dei relativi procedimenti, mediante apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta

dalla normativa vigente, contenente la dichiarazione che l’edificio ricade nei casi previsti dalla presente legge.

A fronte di tale istanza il comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento definitivo nel

termine di centottanta giorni.

7. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni

rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana), dopo le parole “degli immobili esistenti” sono


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

aggiunte le seguenti “nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e

ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il

cinquanta per cento della volumetria originaria dell’immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza.


Art. 12

Norma finale e transitoria


1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti

dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis,


7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge di modifica.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla

realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l’oggetto e

la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla

presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge stessa.


5. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla

presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n.1444/68 e dell’articolo 9 del DPR

n.380/2001.

6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del DPR n.380/2001, su decisione del

consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo decreto, possono essere

trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di

edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge

realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere

autorizzati.


Art. 12-bis

1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di

permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale.

2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in

materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla

tutela del vincolo stesso, così come individuate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche.


Art. 13

Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel

bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

28 dicembre 2009

Bassolino


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16: “Norme sul

governo del territorio”.


Avvertenza: La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide

sul valore legale degli atti pubblicati.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell’art. 8 del

“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R.

n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate dalla legge n. 1/2011 sono evidenziate con caratteri corsivi.


TITOLO I

Finalità e principi della pianificazione

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della legge.


1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni

del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente

sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

a) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione secondo il principio di

sussidiarietà;

b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, mediante la

semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;

c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni economiche e sociali e con le

associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.


Art. 2

Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.


1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il

minimo consumo di suolo;

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;

c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse

paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti

insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;

e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;

g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.


Art. 3

Articolazione dei processi di pianificazione.


1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti

amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l’uso, la tutela e i processi di

trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di

iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo:

a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

b) per le attività private, l’incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della

qualità del territorio e corrispondenti all’interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della

trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storicoculturali,

dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti

infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio

in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle

amministrazioni interessate.


Art. 4

Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione.


1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria

attività ai metodi della cooperazione e dell’intesa.

2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, da

attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della

compatibilità delle scelte adottate.

3. La Regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di

funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni

interessate.


Art. 5

Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione.


1. Alle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee

forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai

contenuti delle scelte di pianificazione.


Art. 6

Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione.


1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la

Regione adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico

e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate.

2. La Regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della

pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall’articolo 17.


Art. 7

Competenze.


1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta,

nell’ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle province e ai comuni.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei Sistemi

territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.

3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come

strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l’intero ambito di competenza degli enti

territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela

di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.


Art. 8

Sussidiarietà.


1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite

dall’ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province.

2. Alla Regione e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla

legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 9

Efficacia dei piani.


1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei

beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di

infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli

strumenti di pianificazione sottordinati.


Art. 10

Salvaguardia.


1. Tra l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data

della rispettiva entrata in vigore sono sospese:

a) l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle

varianti in corso di approvazione;

b) l’approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti

adottati.

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di

adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini

si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.


Art. 11

Flessibilità della pianificazione sovraordinata.


1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre

modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.

2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali,

relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di

riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.

3. L’approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è consentita a condizione che sia assicurata la

omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.


Art. 12

Accordi di programma.


1. Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di

interventi o di programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani urbanistici comunali – Puc – e degli atti

di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25, se è necessaria un’azione integrata tra Regione,

provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell’accordo di

programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

9. Abrogato.

10. Abrogato.

11. Abrogato.

12. Abrogato.

13. L’approvazione dell’accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere

in esso previste, produce gli effetti dell’intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18

aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e

territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere

efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell’accordo.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena

di decadenza, dagli organi competenti all’approvazione delle stesse.

15. È istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore

monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di

programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la

documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione

programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore

coordina il sistema informativo territoriale – Sit – di cui all’articolo 17, predispone ed aggiorna il quadro

conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di

contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15,

previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla

conferenza di servizi.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo I – Pianificazione territoriale regionale

Art. 13

Piano territoriale regionale.


1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il

piano territoriale regionale – Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti

nonché della convenzione europea del paesaggio e dell’accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati

dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di

tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di

salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di

settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le

azioni volte alla loro realizzazione;

b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli

interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la

cooperazione istituzionale.

3. Il Ptr definisce:

a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del

territorio, come definite dall’articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi

anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi

ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;

c) gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di

comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle

strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l’energia e le telecomunicazioni;

d) i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i

comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata;

e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;

f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da

elevato livello di rischio;

g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;

h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche

connesse allo sviluppo turistico ed all’insediamento ricettivo.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 14

Piani settoriali regionali.


1. I piani settoriali regionali – Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l’uso del territorio,

integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni.

2. Abrogato.


Art. 15

Procedimento di formazione del piano territoriale regionale.


1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. Il Ptr approvato è

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Art. 16

Varianti al piano territoriale regionale.


1. Abrogato.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni

legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del

Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al Consiglio le eventuali modifiche

necessarie all’aggiornamento dello stesso.


Art. 17

Sistema informativo territoriale.


1. È istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il sistema

informativo territoriale – Sit – che, nell’osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole

strutture regionali, ha i seguenti compiti:

a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale

e settoriale;

b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico,

pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;

c) realizzare una banca dati relazionale;

d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione

cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;

e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla

regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano

dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;

f) curare e sviluppare l’interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

g) provvedere all’aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la

gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di enti pubblici o di loro consorzi e di società di

ricerca a prevalente capitale pubblico.

3. L’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale assicura il libero accesso ai

dati del Sit.

4. È rimessa alla Giunta regionale l’adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l’attuazione

delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti

locali.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo II – Pianificazione territoriale provinciale


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 18

Piano territoriale di coordinamento provinciale.


1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell’osservanza della

normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale

regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. La pianificazione territoriale provinciale:

a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche

naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia

in coerenza con le previsioni del Ptr;

c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul

territorio;

e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e

sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale

– Ptcp – e i piani settoriali provinciali – Psp -.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le disposizioni strutturali contengono:

a) l’individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;

b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di

sostenibilità delle relative previsioni;

c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;

d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;

e) l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo

del territorio;

f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la

localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e

regionale;

g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali,

definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da

impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per

l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei

settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle

bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio

1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge

6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia

promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis, le intese con le

amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai

sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale

13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove,


secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis, le intese con i consorzi per

le aree di sviluppo industriale – A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 19

Piani settoriali provinciali.


1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il

Ptcp e sono coerenti con le sue disposizioni.

2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptcp, costituiscono

varianti al Ptcp stesso e sono approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto

dall’articolo 43-bis.


Art. 20

Abrogato


Art. 21

Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale.


1. Abrogato.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni

legislative statali e regionali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del

Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e propone al Consiglio le modifiche necessarie

all’aggiornamento dello stesso.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo III – Pianificazione urbanistica comunale

Art. 22

Strumenti urbanistici comunali.


1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative

e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

a) il piano urbanistico comunale – Puc;

b) i piani urbanistici attuativi – Pua;

c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale – Ruec.


Art. 23

Piano urbanistico comunale.


1. Il piano urbanistico comunale – Puc – è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela

ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante

disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli

stessi;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di

trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali

e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli

interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto

previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera b);

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di

trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la

valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente

attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;

g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;

h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando

l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai

coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;

i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e

geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla

redazione del piano.

3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di

sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n.

724, articolo 39, al fine di:

a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei

titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione degli interventi di recupero degli

insediamenti di cui al comma 3.

5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti

abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi Pua, denominati piani di recupero degli

insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di

attuazione previsto dall’articolo 43-bis.

6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello

stesso comma 3.

7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi

obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli stessi, anche mediante la

formazione dei comparti edificatori di cui all’articolo 33.

8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione – Nta -, riguardanti la manutenzione del territorio e la

manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività

produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.

9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ove esistenti, ivi inclusi i

piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità

naturali ed al contenimento dei consumi energetici.


Art. 24

Abrogato


Art. 25

Atti di programmazione degli interventi.


1. Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i

contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio

comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni.

2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova

edificazione, prevedono:

a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto

urbanistico;

c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di

reintegrazione territoriale e paesaggistica;

d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione

delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione

disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19,

articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli

interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi,

nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di

trasformazione urbana.

6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa nazionale

vigente, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.

7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati per la prima volta contestualmente

all’approvazione del Puc.


Art. 26

Piani urbanistici attuativi.


1. I piani urbanistici attuativi – Pua – sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle

previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di

programmazione di cui all’articolo 25.

2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;

b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;

d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge

regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;

e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge

4 dicembre 1993, n. 493.

3. L’approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari;

c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti

archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6

giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde

pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;


f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.

4. L’adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti

conseguibili e in ogni caso l’assenza di incremento del carico urbanistico.

5. La Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di

costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni,

nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all’articolo 41. In tal

caso, le varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

6. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti

dall’attuazione degli interventi previsti dai Pua.


Art. 27

Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi.


1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario:

a) dal comune;


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

b) dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36;

c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo

prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di

programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire

immobili da parte dell’amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli

immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli

interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali

non risulta accertato il valore dell’imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è

determinato dall’ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli

interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.

d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non presentano le relative

proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti. In tal caso il

comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta a cura del

comune la redazione dei Pua se la stessa amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa

avanzate dai proprietari.

2. Il Pua è adottato dalla Giunta comunale.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato è rimesso al

Consiglio comunale per l’approvazione.


Art. 28

Regolamento urbanistico edilizio comunale.


1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta di

costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi

rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la

quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli

indirizzi stabiliti con delibera di Giunta regionale.


Art. 29

Abrogato


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo IV – Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici e definizione degli standard

Art. 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.


1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa

previsti dalla presente legge sono individuati con delibera della Giunta regionale.

2. Abrogato.

3. Abrogato.


Art. 31

Standard urbanistici.


1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla

normativa nazionale vigente.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

2. Con regolamento regionale possono essere definiti standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a

quelli di cui al comma 1.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo V – Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica

Art. 32

Perequazione urbanistica.


1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili

interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei

confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi

tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui

all’articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

3. Il Ruec individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto

dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della formazione del Puc.


Art. 33

Comparti edificatori.


1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi possono essere

realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dagli atti di

programmazione degli interventi.

2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o

dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di

intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie

attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da

cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e

aree verdi.

3. La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della

determinazione delle quote edificatorie.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del Puc, dei Pua o degli atti di programmazione

degli interventi, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dagli atti di programmazione

degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del comune o

di altri soggetti pubblici funzionali all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari

interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono

essere trasferite in altri comparti edificatori.

5. Abrogato.

6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e gli atti di

programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi

funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria

e secondaria.


Art. 34

Abrogato


Art. 35

Espropriazione degli immobili per l’attuazione della pianificazione urbanistica.


1. Gli immobili espropriati per l’attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai

soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2001, n. 327. Se l’espropriazione è

eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune può cederne la proprietà o,

in caso di vincolo di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo

esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione approvata

dal Consiglio comunale.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1, non può eccedere il termine massimo di

quarantacinque anni.


Art. 36

Società di trasformazione urbana e territoriale.


1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della Regione,

di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e

territoriale.

2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale interamente pubblico o miste a capitale

prevalentemente pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 120.

3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è

disciplinata con regolamento regionale.


Art. 37

Abrogato


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VI – Vincoli urbanistici

Art. 38

Disciplina dei vincoli urbanistici.


1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli

preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportano l’inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni

dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di

pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla

costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.

2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle

effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un

indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.

3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di

edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.

4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle

aree interessate mediante l’adozione di una variante al Puc, entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei

vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell’articolo 39.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VII – Poteri sostitutivi regionali e supporti per l’attività di pianificazione

Art. 39

Poteri sostitutivi.


1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la

provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all’ente inadempiente a provvedere entro il

termine perentorio di quaranta giorni, attua l’intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede

autonomamente.


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la

Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l’intervento

sostitutivo.

4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento

finale.


Art. 40

Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni.


1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi

dell’ausilio delle strutture tecnico-amministrative presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.

2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali – Puc – e dei

regolamenti urbanistici edilizi comunali – Ruec – di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania concede

ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull’unità previsionale di base

6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività

è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’attribuzione dei suddetti contributi è data

precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a

10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.


TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VIII – Norme in materia edilizia e di vigilanza sull’abusivismo

Art. 41

Norme regolanti l’attività edilizia.


1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l’edilizia, alle quali

sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis.


2. Abrogato.

3. Abrogato.


Art. 42

Vigilanza sugli abusi edilizi.


1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull’attività

urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 27, comma 1, e di repressione dell’abusivismo edilizio.

2. È istituito presso la Regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai

competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i

provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.

3. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 richiede al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le

informazioni e la documentazione utile per l’espletamento della funzione di vigilanza.


Art. 43

Abrogato

Art. 43-bis

Regolamento di attuazione


1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di

edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b)

e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di

programma di cui all’articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all’articolo 13, dei piani settoriali

regionali di cui all’articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all’articolo 15, dei piani territoriali di

coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all’articolo 23, dei

piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all’articolo

28, dei comparti edificatori di cui all’articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti


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n. 2 del 10 Gennaio 2011

pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell’edilizia di cui

all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli

articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli

accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.


TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Capo I – Disposizioni transitorie

Art. 44

Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.


1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Ptr.

2. I comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del Ptcp, il Puc e il Ruec.

3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore del Puc, i

limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/1982, salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di

cui all’articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui al

presente comma, che non hanno ancora adottato il Puc, il rapporto di copertura previsto dall’articolo 4, comma

3, della legge regionale n. 17/1982, è determinato in un ventesimo dell’area di proprietà.

4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/1982 non si applicano nei

confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione

primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli

interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi

integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione

economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.


4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano

fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR

n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.


5. La Regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge, la

verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell’approvazione degli stessi, è eseguita con

riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.


Art. 45

Regime transitorio della strumentazione in itinere.


1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in

vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla

disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai Prg già adottate al momento dell’entrata

in vigore della presente legge.

3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della

strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.


Art. 46

Norme in materia di inquinamento acustico.


1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici

allegati al Puc.

2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall’inquinamento acustico con la quale

si stabiliscono modalità, scadenze e sanzioni per l’elaborazione della classificazione acustica e dei piani di

risanamento, così come previsto dalla legge n. 447/1995, la redazione dei piani di zonizzazione acustica di cui al

comma 1 avviene in conformità ad apposite linee-guida da adottarsi con delibera di Giunta regionale.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

Art. 47

Valutazione ambientale dei piani.


1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla

direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati , descritti e valutati gli effetti

significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito

territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del

pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all’articolo 43 -bis.

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state

integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.


Art. 48

Funzioni subdelegate.


1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:

“In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di un ente locale nell’esercizio delle funzioni

delegate o subdelegate di cui al comma 1, la Giunta regionale revoca la delega o la subdelega e la conferisce,

previo conforme parere della commissione consiliare competente, all’amministrazione provinciale competente”.


TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Capo II – Disposizioni finali

Art. 49

Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni.


1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa

statale e regionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

. legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;

. legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;

. legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;

. legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;

. legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;

. legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;

. legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;

. legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;

. legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;

. legge regionale 1° settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole “ai precedenti commi

1 e 2″ sono soppresse e sostituite dalle parole “al precedente comma”;

. legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;

. legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all’allegato – “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative

subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 – Tutela dei beni

ambientali” – le parole “dal Sindaco” sono soppresse e sostituite dalle parole “dal dirigente comunale

competente”;


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

. legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell’allegato; i

punti 1.1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell’allegato; il capo I del titolo III dell’allegato; i punti 2 e 3 del capo II del

titolo III dell’allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell’allegato; il capo IV del titolo III dell’allegato; il

punto 2 del capo V del titolo III dell’allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell’allegato, le

parole “il Consiglio” sono soppresse e sostituite dalle parole “la Giunta”;

. legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; all’articolo 3, comma 2, sono

soppresse le parole “le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,”; all’articolo 3,

comma 4, le parole “Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le” sono soppresse;

. legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;

. legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;

. legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all’articolo 12, comma 1, le parole “del Consiglio”

sono soppresse e sostituite dalle parole “della Giunta”. La legge regionale n. 11 del 1991, nella parte in cui

prevede l’area generale di coordinamento “Gestione del Territorio” è modificata in area generale di

coordinamento “Governo del Territorio”.

3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30 della presente legge sono abrogate le seguenti

disposizioni contenute nell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: il punto 1.2 del titolo II; le parole

da “Il Piano particolareggiato deve essere accompagnato” a “non inferiore a 1: 500” del capo II del titolo III; il

punto 2 del capo III del titolo III; il punto 1 del capo V.

4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30 della presente legge sono altresì abrogati gli

articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

5. L’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 28 novembre 2001, n. 19 è così sostituito:

“Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria,

superficie e sagoma dell’edificio preesistente”.

6. L’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, è così sostituito:

“3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici

l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli

enti preposti alla tutela del vincolo”.

7. Dopo il comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001 è inserito il seguente comma:

“5-bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di:

a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;

c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;

d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti.

Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di

cui al decreto legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

8. Alla fine del comma 6, dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 è aggiunto il seguente periodo:

“L’atto d’obbligo contiene l’elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti

realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinenzialmente

i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti

realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all’amministrazione comunale”.

9. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 sono inseriti i seguenti commi:

“7-bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di

cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o

arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura

dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti

secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve

essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.

7-ter. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o

paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all’ordine dei

dottori agronomi e forestali o periti agrari.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

7-quater. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7-bis e 7-ter comporta l’acquisizione al patrimonio

comunale secondo le procedure di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001″.


10. L’articolo 9 della legge regionale n.19/2001 è così sostituito “Le disposizioni procedurali della presente

legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno

1987, n. 35.


11. All’epigrafe della legge regionale n. 19/2001, le parole “delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie” sono

sostituite dalle parole “dei permessi di costruire”.

12. Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/2001, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono

sostituite dalle parole ” permesso di costruire”.

13. All’articolo 2 della legge regionale n. 19/2001, le parole “alle concessioni edilizie” sono sostituite dalle parole

“ai permessi di costruire”.

14. All’articolo 3 della legge regionale n. 19/2001, le parole “della concessione” sono sostituite dalle parole “del

permesso di costruire”.

15. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2001, le parole “ad autorizzazione gratuita” sono

sostituite dalle parole “a permesso di costruire non oneroso”.

16. All’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/2001, le parole “di autorizzazione alla realizzazione”

sono sostituite dalle parole “di permesso di costruire per la realizzazione”.

17. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole “l’autorizzazione gratuita” sono sostituite

dalle parole “il permesso di costruire”.

18. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole “procedimento autorizzatorio” sono

sostituite dalle parole “procedimento abilitativo”.

19. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole “titolo autorizzatorio” sono sostituite

dalle parole “titolo edilizio”.

20. Nell’intero articolato della legge regionale n. 19/2001 le parole “decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”

sono sostituite con le parole “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.

21. Dopo il comma 12 dell’articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle

periferie degradate dei nuclei urbani della Regione Campania, se attuati con l’impiego di risorse finanziarie

pubbliche ed in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente interesse pubblico in

quanto volti al recupero ed alla valorizzazione del territorio”.

22. Dopo il comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria,

caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro

architettonico degli stessi”.


Art. 50

Dichiarazione di urgenza.


1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


LEGENDA

PTR PIANO TERRITORIALE REGIONALE


PTCP PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 2 del 10 Gennaio 2011

PUC PIANO URBANISTICO COMUNALE


PUA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI


RUEC REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE


PSP PIANI SETTORIALI PROVINCIALI


PSR PIANI SETTORIALI REGIONALI


NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


PRG PIANO REGOLATORE GENERALE


SIT SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE


 


 


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