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Statuto regionale campania

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio di Campania" UNIAT CAMPANIA     Art. 1 Denominazione e sede   E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale - denominata: UNIAT CAMPANIA (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio Campania)-

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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio di Campania”

UNIAT CAMPANIA

 

 

Art. 1

Denominazione e sede

 

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale – denominata: UNIAT CAMPANIA (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio Campania)- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” – con sede in Napoli e svolge la sua attività nell’ambito della regione Campania. D’ora in avanti “UNIAT CAMPANIA”.

L’Uniat Campania è una Associazione di cittadini per la tutela dei loro interessi nel campo della casa, della locazione immobiliare e dei problemi dell’abitare, dell’ambiente e del territorio, con particolare riguardo ai cittadini assegnatari di immobili residenziali pubblici, anche al fine di riaffermare il diritto alla casa ed alla difesa dell’ambiente sancito dalla Costituzione e operante secondo le disposizioni previste dalle leggi 281/1998 e 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 2

Finalità – scopi

 

L’Associazione è indipendente da qualsiasi forma di governo, di confessioni e di partiti politici. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e svolge attività di promozione e utilità sociale, volta a tutelare il diritto alla casa per tutti i cittadini e a migliorare la tutela dell’ambiente e del territorio.

 

La durata dell’Associazione é illimitata nel tempo.

 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

 

L’associazione persegue politiche di cittadinanza attiva nel campo dell’abitare, della difesa e fruizione dell’ambiente e dei parchi, nell’armonico e compatibile sviluppo del territorio.

L’associazione organizza, associa e aiuta i cittadini  aventi diritto all’assegnazione dell’alloggio pubblico (assegnatari), ne difende i diritti  e invita al rispetto dei doveri.

 

Gli scopi principali che l’associazione intende perseguire sono:

          la politica dell’espansione dell’edilizia residenziale pubblica e la sua evoluzione qualitativa e quantitativa,  finalizzata all’allargamento del mercato degli affitti a canone sociale  ed ad una politica di emersione delle rendite  sommerse nel mercato privato attraverso il canone concordato collegando reciprocità di convenienze fiscali (proprietari-inquilini) e quindi ad una generale calmierazione degli affitti;

          le politiche per la trasparenza dei redditi e l’accertamento dell’effettività del tenore di vita personale e famigliare per i richiedenti alloggi pubblici e degli attuali occupanti, anche abusivi;

          la difesa globalmente degli interessi degli inquilini sia degli alloggi pubblici che privati;

          l’assistenza, la difesa e la tutela dei cittadini uni-proprietari dell’abitazione in cui vivono;

          le politiche ed azioni tese alla protezione e alla conservazione dell’ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile con i sistemi urbani ed il recupero di territori degradati anche a causa dello scorretto sviluppo urbanistico;

          la promozione dell’edilizia eco bio compatibile contestualmente al razionale sfruttamento del territorio e dell’impatto ambientale;

          l’assunzione e/o il concorso ad iniziative volte a tutelare interessi larghi e diffusi tra i cittadini;

          la partecipazione ad Associazioni e Organismi territoriali aventi medesime finalità dell’Associazione;

          il compimento di ogni altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi istituzionali nelle forme ritenute idonee dall’Associazione.

 

Per il conseguimento sul territorio delle finalità degli scopi sociali e statutari, l’Associazione si avvale degli organismi previsti dal presente Statuto e di ogni altro mezzo consentito dalla legge.

 

 

Art. 3

Attività

 

A tal fine svolgerà le seguenti: attività e servizi :

a) garantire il patrocinio e l’assistenza sui problemi della casa a tutti i cittadini con particolare riguardo a:

         promuovere politiche ed interventi volti a sviluppare la sostenibilità ambientale delle aree urbane e la vivibilità territoriale da parte di gruppi specifici quali ad esempio giovani ed anziani, anche favorendo la creazione di spazi di libera fruizione e solidarietà condivisa in un corretto rapporto tra L’uomo ed il costruito;

        categorie svantaggiate quali:

o        invalidi fisici, psichici e sensoriali;

o        ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;

o        detenuti ex ristretti ammessi al lavoro, soggetti dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;

o        soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate e/o a rischio di esclusione sociale;

o        minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

o        studenti e giovani;

o        lavoratori migranti;

o        famiglie monoparentali;

o        categorie protette quali invalidi militari di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e  vedove di caduti sul lavoro, invalidi        civili, non vedenti;

 

b) promuovere l’accesso e la fruibilità della casa nelle sue diverse forme di godimento: affitto, assegnazione pubblica, proprietà, cooperazione;

c) tutelare il diritto ad una corretta locazione degli immobili ad uso abitativo, commerciale, professionale;

d) rappresentare tutte le istanze dei cittadini nelle apposite sedi istituzionali relative alla qualità dell’abitare con particolare riferimento alla residenzialità;

e) promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, finalizzati ad uno sviluppo del livello socio economico ed etico culturale dell’utenza, anche attraverso vademecum, opuscoli e carte servizi, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria, o la stipula di accordi di partenariato, oppure proventi erogati da enti, da fondazioni o da privati con finalità affini a quelli dell’Associazione;

f) sostenere lo sviluppo della bilateralità con le controparti dell’Associazione, favorire il confronto e l’arbitrato con gli utenti e promuovere la conciliazione come strumento di composizione delle controversie;

g) organizzare direttamente o indirettamente la presa in carico e la gestione di beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata;

h) promuovere politiche di facilitazione alla locazione immobiliare a favore degli studenti fuori sede;

i) promuovere iniziative per incrementare il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione.

l) Fornire ai propri iscritti, e in generale ai cittadini, informazione, assistenza tecnica e legale;

m)   istituire e promuovere corsi di studio e formazione anche professionale rivolti agli operatori in materia di casa, ambiente e territorio;

n)     promuovere e coordinare la costituzione di rappresentanze territoriali per lo svolgimento delle attività statutarie;

o)     promuovere l’esigibilità  dei diritti costituzionali concernenti l’eguaglianza di dignità e di pari opportunità e l’avversione contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche o di altra causa, siano in condizione o in procinto di marginalità sociale;

p)     costituire una rete di assistenza servizi e informazione ai cittadini attraverso la partecipazione ad attività e progetti di volontariato impiegando la risorsa sociale – volontario, per ampliare, migliorare e qualificare la rete, anche attraverso una presenza su rete telematica;

q)     elaborare studi e ricerche volte ad individuare le migliori possibilità per garantire il diritto alla casa, l’ ambiente e territorio;

r)       organizzare incontri, seminari, convegni, dibattiti sui problemi della casa, ambiente e territorio finalizzate anche all’elaborazione di proposte da inoltrare all’UNIAT Nazionale e agli organismi territoriali. Patrocinare, organizzare, nonché editare ogni tipo di pubblicazione ed ogni genere di attività di divulgazione ivi comprese quelle televisive e radiofoniche con riferimento specifico a tutte le problematiche connesse con i propri fini istituzionali;

s)      rappresentare le istanze degli associati nei confronti dei pubblici poteri, della Pubblica Amministrazione, della piccola e della grande proprietà immobiliare, sia pubblica che privata.

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria. Potrà altresì promuovere e partecipare alla nascita e al sostegno  di altre associazioni aventi scopi e finalità analoghe (con parere favorevole dell’UNIAT Nazionale).

 

 

Art. 4
Patrimonio

 

Il patrimonio è costituito da:

 

1)                 beni mobili;

2)                 beni immobili acquistati dall’Associazione (con parere favorevole dell’Uniat Nazionale);

3)                 eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Le entrare dell’Associazione sono costituite da:

 

1)                 le quote d’iscrizione, la cui entità viene definita come da art.6;

2)                 eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità;

3)                 sottoscrizioni volontarie;

4)                 versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, del Comuni, dell’Unione Europea, degli organismi internazionali e di ogni ente pubblico o privato, italiano o straniero, erogati in dipendenza dell’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali;

5)                 contributi e oblazioni provenienti da terzi anche in dipendenza della assistenza, consulenza e servizi erogati, di cui all’art.2 E 3 del presente Statuto;

6)                 prestazioni di servizi convenzionati;

7)                 proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

8)                 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

9)                 da ogni altro provento consentito dalla legge e approvato dalla Direzione Nazionale;

10)             10)da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione, a favore di organismi e associazioni aventi le medesime finalità.

 
 
Art.5

Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il conto preventivo sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dall’art.9).

 

 

Art.6

Adesione all’UNIAT

 

L’adesione all’UNIAT avviene attraverso le Rappresentanze regionali nei modi previsti dal presente Statuto e comporta il diritto alla tessera dell’Associazione e l’obbligo del contestuale versamento della quota di iscrizione.

Il costo tessera nazionale è definito, su indicazione della Direzione Nazionale entro e non oltre un mese dalla scadenza dell’anno solare.

La tessera viene emessa dall’UNIAT Nazionale e non è consentito ad alcuna Rappresentanza territoriale di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di direzione nazionale.

 

 

Art.7

Diritti dei Soci

 

L’Associazione è costituita dagli iscritti, oltre che dai soggetti costituenti.

Sono costituenti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Possono far parte dell’UNIAT le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione, si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e sono in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione con le modalità stabilite dal precedente articolo 6 e nei termini definiti dalla  Direzione Nazionale.

 

I soci iscritti all’Associazione partecipano senza limitazioni alla vita associativa. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico a qualsiasi istanza o livello dell’Associazione.

 

Chi intende iscriversi all’UNIAT può farlo esclusivamente sottoscrivendo una scheda di adesione che da diritto ad una tessera della Associazione che può essere trasmessa anche online e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall’UNIAT nazionale.  

I soci sono iscritti nell’elenco della regione in cui ha sede l’articolazione territoriale rappresentata e nella medesima regione esercitano, al pari degli altri iscritti, i diritti e sono sottoposti agli obblighi derivanti dallo Statuto.

 

Sono sostenitori le persone fisiche rappresentanti di Enti e Associazioni e le persone giuridiche e le Associazioni la cui richiesta di adesione alla UNIAT sia stata accolta dalla Direzione Nazionale.

L’ammissione all’Associazione dei soci sostenitori è deliberata dalla Direzione Nazionale su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

 

All’atto dell’iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, i soci sono tenuti al versamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale, la quale rilascia una Tessera di Iscrizione, anche online, predisposta e distribuita esclusivamente dall’Associazione Nazionale.

L’iscrizione comporta per il socio il versamento della quota annuale e di eventuali altre contribuzioni richieste dall’Associazione per il godimento di servizi associativi aggiuntivi.

 

La quota associativa è intrasmissibile.

 

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute effettivamente nello svolgimento dell’attività prestata.

L’Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri  associati.

 

 

Art.8

Doveri dei soci

 

Tutti gli iscritti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi sociali e all’espletamento dei compiti loro attribuiti dall’Associazione.

L’iscrizione cessa per disdetta, per morosità, per esclusione.

Può essere escluso l’iscritto che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto, che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell’Associazione, o che compia azioni incompatibili con i fini della medesima.

L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti dalla Direzione Nazionale.

Il Socio escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di competenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione.

L’esclusione del socio per morosità è deliberata dalla Direzione Regionale su indicazione del responsabile territoriale competente.

La disdetta è consentita tramite comunicazione scritta da parte del Socio entro il 30 ottobre di ogni anno, in assenza di ciò l’iscrizione si rinnova automaticamente per il successivo anno solare.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

 

 

 

Art. 9

Rendiconto consuntivo e conto preventivo

 

I documenti di rendiconto sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’esercizio trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto consuntivo e il contro preventivo sono predisposti dal Tesoriere e sono approvati dalla Direzione Regionale con le maggioranze previste dal presente statuto. Essi sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della loro approvazione.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il conto preventivo deve essere approvato entro un mese dalla chiusura dell’esercizio antecedente a quello di riferimento.

 

 

Art. 10

Responsabilità dell’Associazione

 

Il Presidente dell’UNIAT Regionale risponde a qualsiasi titolo ragione o causa o in specie, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalla struttura Regionale e periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all’immagine dell’Associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi ed obiettivi di cui all’art. 2 del presente statuto.

 

 

Art. 11

Articolazione organizzativa sul territorio

 

Le strutture regionali possono costituire, nella loro regione, sedi decentrate e nominare il coordinatore territoriale.

Le strutture Territoriali devono uniformarsi ai principi ed alle direttive dell’UNIAT Nazionale e Regionale e non possono compiere attività in contrasto con le finalità dell’Associazione.

Compete alla Direzione Nazionale la vigilanza sulle attività localmente svolte dalle strutture di Rappresentanza regionale e territoriale e la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 12

La Rappresentanza regionale

 

L’UNIAT regionale rappresenta il primo e fondamentale livello dell’articolazione territoriale dell’UNIAT ed è costituito da tutti gli iscritti all’Associazione nell’ambito del territorio di competenza.

Sono emanazioni dell’UNIAT regionale: le strutture territoriali e tematiche, tra cui le sezioni comunali, intercomunali, le leghe, locali e sportelli di assistenza nelle quali si svolge l’attività associativa, assicurando il servizio e la presenza dell’UNIAT.

Esse devono conformarsi alle direttive della struttura regionale dell’UNIAT.

L’UNIAT regionale  rappresenta il primo livello di sintesi e tutela delle politiche a favore degli inquilini nell’ambito della casa, dell’ambiente e del territorio di competenza.

Concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali sulla casa, sull’ambiente e del territorio.

E’ competente su tutte le materie disciplinate dai regolamenti regionali comunali e provinciali per la difesa e l’orientamento degli inquilini e per l’attuazione dei principi espressi nel presente statuto.

Promuove e diffonde la presenza dell’Associazione sul territorio attraverso attività e servizi assicurando a tutti gli iscritti le informazioni e gli strumenti volti a tutelare i cittadini.

Le articolazioni territoriali dell’ UNIAT, anche al fine di armonizzare l’attività dell’Associazione nel territorio, hanno l’obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l’UNIAT regionale.

Sono Organi della Rappresentanza Regionale:

 

a)                L’Assemblea Regionale

b)                La Direzione Regionale;

c)                 Il Presidente Regionale;

d)                il Tesoriere Regionale;

e)                Il Collegio Sindacale Regionale;

f)                  Il Collegio dei Probiviri Regionale.

 

 

 

 

 

Art. 13

L’Assemblea Regionale

 

L’Assemblea Regionale è composta da tutti i soci residenti nella regione in regola con l’iscrizione.

Agisce in conformità con le linee, gli indirizzi e le strategie prospettate dall’UNIAT Nazionale.

E’ convocata dal Presidente Regionale che ne fissa l’ordine del giorno, anche per via telematica.

La convocazione dei componenti dell’Assemblea Regionale deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, l’Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente Regionale è tenuto a convocare l’Assemblea Regionale entro 15 giorni.

In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale, entro ulteriori 15 giorni l’Assemblea Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

L’assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un’ora la prima, con i presenti e rappresentanti per delega, tranne che per decisioni che prevedano maggioranza diversa. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

L’Assemblea Regionale elegge a maggioranza dei presenti i componenti della Direzione Regionale.

 

 

Art. 14

La Direzione Regionale

 

La Direzione Regionale fissa le direttive di ordine generale ed attua le determinazioni e le decisioni dell’Assemblea Regionale  per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

La Direzione Regionale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti proporzionale al numero dei soci, garantendo comunque la rappresentanza per ogni Provincia.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione Regionale di norma si riunisce almeno due volte l’anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale deve riunirsi per l’approvazione del rendiconto consuntivo.

La convocazione dei componenti della Direzione Regionale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, la Direzione Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente Regionale è tenuto a convocare la Direzione Regionale entro 15 giorni.

In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale, entro ulteriori 15 giorni la Direzione Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

La Direzione Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un’ora la prima, con i presenti.

La Direzione Regionale può disporre lo scioglimento dell’Associazione Regionale, con voto favorevole del 51% dei componenti presenti, previo parere favorevole della Direzione Nazionale.

In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione , sarà devoluto all’Associazione Nazionale.

Inoltre approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Tesoriere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Le discussioni e le deliberazioni della Direzione Regionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente Regionale.

 

 

Art. 15

Funzioni spettanti alla Direzione Regionale

 

Spetta alla Direzione Regionale:

 

1.      eleggere il Presidente Regionale e,  con votazione separata, il Tesoriere;

2.      deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell’Associazione Regionale;

3.      istituire sedi decentrate e nominare il coordinatore Territoriale;

4.      fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione Regionale, per l’attuazione dei rapporti con i cittadini, le organizzazioni Sindacali, le istituzioni statuali regionali,provinciali,le aree metropolitane ed i comuni;

5.      adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell’Associazione Regionale;

6.      decidere la costituzione o la partecipazione a società e altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali (con parere favorevole dell’Associazione Nazionale);

7.      compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione Regionale;

8.      ratificare la costituzione delle Rappresentanze Territoriali dell’UNIAT;

9.      promuovere l’esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all’ambiente e al territorio;

10.  assicurare la gestione dell’Associazione Regionale;

11.  deliberare sulle spese di natura corrente necessarie per il funzionamento dell’Associazione Regionale e per la continuità della gestione;

12.  nominare di concerto con l’associazione nazionale i componenti in seno a organismi di competenza delle materie di cui all’art 2 e 3, nell’ambito regionale;

13.  nominare i componenti del Collegio Sindacale;

14.  emanare provvedimenti disciplinari nei confronti delle strutture territoriali o dei soci inadempienti in tutto o in parte alle norme del presente statuto o con quelle del regolamento e/o con le linee politiche dell’UNIAT. Contro tali provvedimenti è ammesso riscorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 16

Il Presidente Regionale

 

Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell’Associazione.

 

Spetta al Presidente:

 

a)     rappresentare l’Associazione Regionale;

b)     convocare e presiedere la Direzione Regionale;

c)     firmare atti e documenti che importino impegni per l’Associazione Regionale;

d)     assolvere ogni altra funzione relativa alla sua carica.

 

Il Presidente Regionale è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell’Associazione.

Il Presidente Regionale, congiuntamente al Tesoriere Regionale, ha i poteri di firma sui conti correnti bancari intestati alla struttura Regionale.

Il Presidente Regionale può delegare i poteri di firma su specifici conti correnti regionali relativi alle gestioni territoriali provinciali, al coordinatore territoriale congiuntamente al responsabile amministrativo territoriale.

È fatto obbligo, secondo la norma del regolamento amministrativo approvato dalla Direzione Nazionale il 24 novembre 2010, di fornire all’UNIAT NAZIONALE l’informativa completa del conto corrente regionale, del codice fiscale regionale e di tutti i conti correnti delegati dal Presidente e Tesoriere Regionale alle strutture Provinciali.

Il regolamento amministrativo approvato dalla Direzione Nazionale diviene parte integrante dello Statuto Nazionale e Regionale.

 

 

Art. 17

Il Tesoriere Regionale

 

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e della regolarità degli atti amministrativi. Predispone il rendiconto consuntivo e il conto preventivo.

Congiuntamente al Presidente Regionale ha i poteri di firma sui conti correnti intestati alla struttura Regionale.

 

Art. 18

Il Collegio Sindacale Regionale

 

Il Collegio Sindacale è nominato dalla Direzione Regionale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Spetta al Collegio Sindacale:

 

1)                  verificare le scritture contabili;

2)                 esaminare i bilanci preventivo e consultivo.

 

Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano, il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

 

 

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri Regionale

 

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Direzione Regionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento interno.

 

 

Art. 20

Autonomia della rappresentanza

 

L’UNIAT Nazionale e le UNIAT regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi.

Di qualsiasi atto o fatto amministrativo, dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta ne rispondono il Presidente Nazionale, per l’Associazione Nazionale e i Presidenti Regionali, per il livello regionale.

L’UNIAT Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e/o causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente delle rappresentanze periferiche e delle persone che le coordinano e le rappresentano a tutti i livelli.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UNIAT Nazionale a favore delle rappresentanze regionali e territoriali costituiscono una attività di assistenza propria dell’Associazione, senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest’ultima.

 

 

 

 

ART. 21

Scioglimento dell’UNIAT

 

L’eventuale scioglimento dell’Associazione Regionale può essere deciso dalla Direzione Regionale come regolamentato dall’art. 14 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto ad associazioni e/o organismi che perseguono le medesime finalità.

 

Firmato

Anna Rea

Mario Sapio

Aniello Estero

 


Articolo Originale

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