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Legge 9 aprile 2009, n. 33

Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Legge 9 aprile 2009, n. 33   Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 -

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Legge 9 aprile 2009, n. 33

 

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“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009 – Supplemento
ordinario n.49

 

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3
dell’articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonchè del
decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009 – Supplemento ordinario n. 49
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni
in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario

omissis

Art. 2.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati su singole unita’ immobiliari residenziali
iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla
predetta data, e’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalita’, sostenute dal 7 febbraio
2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di
classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo
periodo, nonche’ apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo
periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo
complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del
presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con
i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono
previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento
dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti
interni alle filiere medesime, nonche’ alle iniziative promozionali gia’
assunte per stimolare la domanda e migliorare l’offerta anche dei servizi di
assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul
rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle
organizzazioni datoriali e sindacali.

omissis

Art. 7-quater
Patto di stabilita’ interno

12. All’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» e’ sostituita dalle seguenti: «d’intesa
con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «200 milioni».

omissis

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

 


Articolo Originale

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