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Codice dei beni culturali e del paesaggio

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guLEGGE 22 luglio 2014, n. 110 
Modifica al codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   in   materia   di
professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali
dei suddetti professionisti. (14G00124)

(GU n.183 del 8-8-2014)

 

 

 Vigente al: 23-8-2014

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

Introduzione  dell'articolo  9-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in  materia  di  professionisti
  competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. 

  1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo
9 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire  interventi
sui beni culturali). - 1. In  conformita'  a  quanto  disposto  dagli
articoli 4 e 7 e fatte salve  le  competenze  degli  operatori  delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi  di  tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione  dei  beni  stessi,  di  cui  ai
titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono  affidati
alla  responsabilita'  e  all'attuazione,   secondo   le   rispettive
competenze,     di     archeologi,     archivisti,      bibliotecari,
demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,   restauratori   di   beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti  di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali  e
storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione  ed  esperienza
professionale».
                               Art. 2 

           Elenchi nazionali dei professionisti competenti 
              ad eseguire interventi sui beni culturali 

  1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi,  archivisti,
bibliotecari, demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,  esperti  di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali  e
storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del
comma 2. 
  2. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sentite  le  rispettive   associazioni   professionali,
individuate ai sensi  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali  e  imprenditoriali
maggiormente rappresentative, per  gli  ambiti  e  nei  limiti  delle
rispettive competenze, in conformita' e nel rispetto della  normativa
dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita'  e
i  requisiti  per  l'iscrizione  dei  professionisti  negli   elenchi
nazionali di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  nonche'  le
modalita'  per  la  tenuta  degli   stessi   elenchi   nazionali   in
collaborazione con le associazioni professionali. I predetti  elenchi
sono pubblicati nel sito internet  istituzionale  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il decreto di cui  al
presente comma e' emanato entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  previo  parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. 
  3. Gli elenchi di cui al comma 1  non  costituiscono  sotto  alcuna
forma albo professionale e l'assenza dei  professionisti  di  cui  al
comma  1  dai  medesimi  elenchi  non  preclude  in  alcun  modo   la
possibilita' di esercitare la professione. 
  4. Per i restauratori di  beni  culturali  e  per  i  collaboratori
restauratori  di  beni  culturali   resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 luglio 2014 

                             NAPOLITANO 

                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

   

 

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