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Accordo di partenariato 2014-2020

ue

accordo di partenariato 2014-2020

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Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato.

 ueCOMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 aprile 2014 

Programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei
2014-2020: approvazione della proposta di  accordo  di  partenariato.
(Delibera n. 18/2014). (14A06886)

(GU n.209 del 9-9-2014)

 

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  Visto il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del  2
dicembre 2013 concernente il quadro finanziario  pluriennale  per  il
periodo 2014-2020; 
  Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale
europeo (FSE) , sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la  pesca  (FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo
di coesione, che abroga altresi' il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e visti in particolare gli articoli  14  e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'Accordo  di
Partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo  e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea  del  25  febbraio  2014,  recante  modalita'  di
applicazione  del  richiamato  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente  il  modello  per  la
redazione dei Programmi operativi; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo  EUCO  13/10  CO  EUR  9
CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti  l'adozione  della  «Strategia
Europa  2020  per  la  crescita  sostenibile  e  l'occupazione»,  che
individua i cinque  obiettivi  (occupazione,  istruzione,  ricerca  e
innovazione, inclusione sociale e riduzione della poverta', clima  ed
energia) e le sette  iniziative  prioritarie  (innovazione,  economia
digitale, occupazione, giovani, politica industriale, poverta' e  uso
efficiente delle risorse) da realizzare entro la fine del decennio; 
  Vista  la  raccomandazione  specifica  Paese  2013/C   217/11   del
Consiglio europeo del 9  luglio  2013,  sul  Programma  nazionale  di
riforma 2013 (PNR) dell'Italia e che formula un parere sul  Programma
di stabilita' dell'Italia 2012-2017; 
  Visto il documento «Position Paper» dei servizi  della  Commissione
sulla preparazione dell'«Accordo di partenariato e dei  programmi  in
Italia per il periodo 2014-2020»  Rif.  Ares  (2012)  1326063  del  9
novembre 2012 che ha declinato, per l'Italia, gli obiettivi  tematici
e le priorita' di finanziamento necessarie per superare le criticita'
individuate nell'analisi di contesto; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli  2  e  3,
specifica le competenze del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia  comunitari,  sia
nazionali; 
  Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti  della  predetta  legge  n.
183/1987 che istituiscono il Fondo di  rotazione  e  disciplinano  le
relative erogazioni e l'informazione finanziaria; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio  2006,  n.  233,  di
conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che  trasferisce
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il  Dipartimento  per   le
politiche di sviluppo e di  coesione  (DPS)  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, in materia di programmazione economica  e  finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo  sviluppo  economico
territoriale e settoriale e delle politiche di coesione; 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le  funzioni
di cui al richiamato art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione  del  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica  e  finanziaria
non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante modifiche alla legge 31
dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza  pubblica,
in conseguenza alle nuove  regole  adottate  dall'Unione  europea  in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  emanato  in
attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive e  interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici  e  sociali,  organizzati  in
piani organici finanziati con  risorse  pluriennali  vincolate  nella
destinazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, con il quale il Ministro per  la  coesione  territoriale
viene delegato, tra l'altro,  all'esercizio  delle  funzioni  di  cui
all'art. 7, commi 26,  27  e  28,  del  richiamato  decreto-legge  n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e visto
in particolare l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  il  quale   prevede   che,   ai   fini
dell'esercizio delle predette funzioni, il Ministro per  la  coesione
territoriale si  avvalga  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  30  ottobre  2013,   n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   visto   in
particolare l'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legge,  che,  al
fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di  cui  all'art.
119, quinto  comma,  della  Costituzione  e  rafforzare  l'azione  di
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica
di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, da sottoporre alla  vigilanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato; 
  Considerato  altresi'  che  l'art.  10,   comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 101/2013 prevede che con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  -  su  proposta  del  Ministro  delegato,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e per la pubblica amministrazione - siano  trasferite  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle
funzioni rispettivamente attribuite, le  risorse  umane,  nonche'  le
risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo  e
la coesione economica (DPS) del Ministero dello  sviluppo  economico,
ad  eccezione  di  quelle  afferenti  alla  Direzione  generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge  di  stabilita'  per
l'anno 2014), recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 240, della richiamata legge n.
147/2013 il quale stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi
alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale  pubblica  relativa  agli
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il  periodo   di
programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali
e di investimento europei, concorre il Fondo di rotazione di cui alla
richiamata legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del  70
per cento degli importi previsti nei  piani  finanziari  dei  singoli
programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento  e'  a
carico dei bilanci delle regioni e delle province  autonome,  nonche'
degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi  e
visto altresi' il successivo comma 241 del medesimo art. 1  il  quale
prevede che il detto Fondo di rotazione  concorra  integralmente  per
gli interventi a titolarita'  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato; 
  Considerato che lo schema di Accordo di partenariato  corredato  di
una relazione che illustra le scelte  strategiche  da  perseguire  e'
stato trasmesso alle Camere, ai sensi del comma  246  del  richiamato
art. 1 della legge n. 147/2013, per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  nel  termine
previsto dalla norma; 
  Considerato che il documento di  economia  e  finanza  (DEF)  2013,
approvato dal  Consiglio  dei  ministri  il  10  aprile  2013  e  dal
Parlamento il  7  maggio  2013  e  successiva  integrazione,  in  una
prospettiva di medio-lungo termine, traccia gli  impegni  di  finanza
pubblica e gli indirizzi delle politiche pubbliche nel  rispetto  del
Patto di stabilita' e crescita europeo  per  il  conseguimento  degli
obiettivi di  crescita  intelligente,  sostenibile  e  solidale  come
definiti nella Strategia «Europa 2020»; 
  Considerato che il Ministro per la coesione territoriale,  d'intesa
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  ha  predisposto  un   documento
concernente «Metodi  e  obiettivi  per  un  uso  efficace  dei  Fondi
comunitari 2014-2020», reso oggetto di informativa nella  seduta  del
Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2012; 
  Tenuto conto di  quanto  previsto  dal  «Quadro  strategico  comune
2014-2020: proposta di percorso di programmazione» della politica  di
coesione  per  il  settennio  2014-2020,  definito  a  partire  dalle
risultanze  del   negoziato   istituzionale   comunitario   e   dagli
orientamenti assunti in  sede  nazionale  recependo  le  osservazioni
della Conferenza Stato-regioni trasmesse  con  nota  del  25  gennaio
2013, nonche' le risultanze del confronto  sul  documento  «Metodi  e
obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020»; 
  Considerato che, con la nota del Ministro per la coesione n. 1436 P
del 19 dicembre 2013 inviata al  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni  e  delle  province  autonome,  si  da'   atto   dell'accordo
intervenuto tra le regioni piu' sviluppate sul riparto delle  risorse
a valere sui Fondi Strutturali (FESR e FSE); 
  Considerato che, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16
gennaio 2014, e' stata  raggiunta  l'intesa  sul  riparto  dei  fondi
relativi allo sviluppo rurale (FEASR); 
  Considerato  che,  nella  nota  della  Direzione  generale  per  la
politica regionale e urbana della CE Rif. Ares (2013) 3779289 del  20
dicembre  2013  e  in  particolare  nelle   tavole   allegate,   sono
individuate  le  allocazioni  finanziarie   nell'ambito   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei tra  le  categorie  di  regioni
secondo  la  classificazione  prevista  all'art.  90  del  richiamato
Regolamento generale (UE) n. 1303/2013; 
  Considerato che con la nota della  Commissione  europea,  Direzione
generale della politica regionale urbana, Ref. Ares (2014) 969811 del
28 marzo 2014, concernente i Piani  di  rafforzamento  amministrativo
nell'ambito della programmazione  per  il  periodo  2014-2020,  viene
chiesta  la  definizione,  nell'Accordo  di  partenariato,   di   una
procedura di  verifica  delle  competenze  e  delle  capacita'  delle
autorita' di gestione e degli organismi intermedi; 
  Considerato che l'Accordo di  partenariato  recepisce  gli  impegni
assunti dalle parti intervenute a livello nazionale e  regionale  nel
percorso di dialogo avviato nel dicembre 2012  con  la  presentazione
del documento «Metodi ed obiettivi per  un  uso  efficace  dei  fondi
comunitari 2014-2020» e con riferimento  al  «Position  Paper»  della
Commissione europea che ha declinato per l'Italia le  aree  tematiche
su cui intervenire; 
  Considerato che il detto Accordo individua un  approccio  integrato
allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego di tutti
i Fondi strutturali  e  di  investimento  europei  (Fondi  SIE),  per
concorrere  agli  obiettivi  della  Strategia  Europa  2020  per  una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli indirizzi
definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto  delle
relative raccomandazioni specifiche formulate dal Consiglio europeo; 
  Considerato che  l'Accordo  prevede  una  significativa  azione  di
rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche  responsabili
per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la  valutazione
dei programmi quale pre-requisito per l'efficace impiego dei fondi; 
  Tenuto conto dell'esame dell'argomento svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62) sulla base della documentazione trasmessa per le vie brevi dal
DPS al Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica (DIPE) in data 8 aprile  2014  e  da  quest'ultimo
diramata a tutte le amministrazioni interessate; 
  Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 aprile
2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n.  131/2003,  sulla
proposta di Accordo di partenariato, con le richieste delle regioni e
delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI di cui alle premesse  e
agli allegati della medesima intesa; 
  Visto il testo finale della proposta di  Accordo  di  partenariato,
acquisito agli atti della odierna seduta, al quale  sono  allegati  i
documenti  concernenti  i  risultati   attesi   e   le   azioni,   le
condizionalita' ex ante, gli  elementi  salienti  della  proposta  di
SI.GE.CO 2014-2020  e  la  tabella  di  correlazione  tra  le  azioni
previste dall'Accordo e quelle  previste  dalle  Strategie  EUSAIR  e
EUSALP; 
  Vista la odierna nota n.  1874-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  contenente  le  osservazioni  e  le
prescrizioni da recepire nella presente delibera; 
  Udita  l'illustrazione  della  proposta  svolta   in   seduta   dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
Segretario del Consiglio dei ministri; 

                              Delibera: 

  1. E' approvata la proposta di Accordo di partenariato - di cui  al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio  europeo
del 17 dicembre 2013 - nel testo acquisito agli  atti  della  odierna
seduta di questo Comitato concernente  la  programmazione  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei  (Fondi  SIE)  per  il  periodo
2014-2020. 
  Il Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Segretario del Consiglio dei  ministri,  e'  autorizzato  a
trasmettere alla Commissione europea, entro il termine del 22  aprile
2014 previsto dal citato Regolamento n. 1303/2013, il detto documento
per l'avvio del negoziato formale. 
  2. L'Accordo di partenariato, dopo  la  conclusione  del  negoziato
formale e l'approvazione da parte della  Commissione  europea,  sara'
sottoposto all'esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto. 
  3. I contenuti salienti dell'Accordo  di  partenariato  all'odierno
esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti. 
  3.1 L'Accordo di partenariato stabilisce la  strategia  di  impiego
dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi  SIE)  per  il
periodo  di  programmazione  2014-2020  indicando  le  priorita'   di
investimento declinate nei seguenti undici  obiettivi  tematici  (OT)
previsti dal richiamato Regolamento (UE) di  disposizioni  comuni  n.
1303/2013: 
  OT1:   rafforzare   la   ricerca,   lo   sviluppo   tecnologico   e
l'innovazione; 
  OT2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' l'impiego e la qualita' delle medesime; 
  OT3: promuovere la competitivita' delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacultura; 
  OT4: sostenere la transizione verso un'economia a  basse  emissioni
di carbonio in tutti i settori; 
  OT5:  promuovere  l'adattamento  al   cambiamento   climatico,   la
prevenzione e la gestione dei rischi; 
  OT6:  tutelare  l'ambiente  e  promuovere  l'uso  efficiente  delle
risorse; 
  OT7: promuovere sistemi di trasporto sostenibili  ed  eliminare  le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 
  OT8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualita' e sostenere
la mobilita' dei lavoratori; 
  OT9: promuovere l'inclusione sociale, combattere la poverta' e ogni
forma di discriminazione; 
  OT10:   investire   nell'istruzione,   formazione   e    formazione
professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; 
  OT11: rafforzare la capacita'  delle  amministrazioni  pubbliche  e
degli   stakeholders   e   promuovere   un'Amministrazione   pubblica
efficiente. 
  3.2 Nell'Accordo sono indicati, per ciascun obiettivo  tematico,  i
risultati attesi, il quadro motivazionale  delle  priorita'  e  delle
azioni  correlate  e  i  metodi  di  intervento,  sulla  base   degli
orientamenti individuati nell'ambito  del  Quadro  strategico  comune
richiamato in premessa. 
  4. La proposta di Accordo di partenariato prevede una  ripartizione
indicativa,  tra  gli  11  obiettivi  tematici,  delle   risorse   UE
complessivamente assegnate all'Italia  per  il  periodo  2014-2020  a
valere sui Fondi strutturali e di investimento europei  FESR,  FSE  e
FEASR,  nonche'  sul  FEAMP  per   il   quale   si   e'   in   attesa
dell'approvazione del relativo regolamento comunitario anche ai  fini
della definitiva quantificazione delle relative risorse. 
  4.1 L'importo complessivo  di  tali  risorse  a  valere  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, al netto del
FEAMP, e' pari a 41.548,4 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 
  4.2 L'allocazione prevista  a  favore  di  ogni  singolo  obiettivo
tematico a valere  su  ciascun  Fondo  e'  indicata  nella  tavola  1
allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  4.3 Nelle tavole 2, 3 e 4 allegate alla presente delibera,  di  cui
costituiscono parte integrante,  viene  dettagliata  la  ripartizione
gia' disponibile del FESR e del  FSE,  pari  a  complessivi  31.118,7
milioni di euro, articolata per obiettivo tematico rispettivamente  a
favore delle regioni piu' sviluppate, delle regioni in transizione  e
delle regioni meno sviluppate. 
  5. L'entita' del cofinanziamento  nazionale  a  favore  di  ciascun
Programma operativo, da porre a carico del Fondo di rotazione di  cui
agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge n. 183/1987,  sara'
stabilito in occasione della definizione dei Programmi operativi, nel
rispetto di quanto previsto dal richiamato 1, commi 240 e successivi,
della legge n. 147/2013. 
  6. L'Accordo di partenariato prevede la realizzazione dei Programmi
nazionali/multiregionali da finanziare a carico del FESR  e  del  FSE
indicati nella allegata tabella 5, che costituisce  parte  integrante
della presente delibera, articolati  per  obiettivo  tematico  e  per
categorie di regioni. 
  7. L'Accordo prevede altresi' la  realizzazione  di  due  Programmi
nazionali, da finanziare a carico  del  FEASR  concernenti  la  «Rete
rurale nazionale» e  la  «Gestione  del  rischio,  le  infrastrutture
irrigue e la biodiversita' animale» e di un  Programma  nazionale  da
finanziare a valere sulle risorse del FEAMP. 
  8. L'Accordo prevede infine la realizzazione, in tutte le regioni e
province autonome, di Programmi regionali da finanziare a valere  sul
FESR e sul FSE e di Programmi di sviluppo rurale (PSR) a valere sulle
risorse del FEASR. 
  9. Nelle successive fasi di negoziazione formale con la Commissione
europea e di attuazione dell'Accordo di partenariato si dovra' tenere
conto delle  seguenti  esigenze  emerse  nel  corso  dell'istruttoria
svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato: 
  recepimento delle puntualizzazioni e/o integrazioni  relative  alla
definizione di alcuni degli obiettivi tematici; 
  coerenza  e  integrazione  tra   i   Programmi   operativi   e   le
programmazioni/strategie nazionali di settore, fra cui in particolare
la  «Strategia  nazionale  di  specializzazione   intelligente»   con
riferimento al settore della ricerca; 
  recepimento, nella fase di predisposizione dei  singoli  Programmi,
delle indicazioni volte a garantire  la  efficace  realizzazione  dei
Programmi stessi, nel rispetto del principio della proficua  gestione
delle risorse; 
  coinvolgimento del Ministero  dell'ambiente  nelle  fasi  attuative
dell'Accordo, a presidio delle politiche ambientali; 
  individuazione di  adeguate  soluzioni  per  garantire  correntezza
nella spesa delle risorse di cofinanziamento nazionale; 
  adozione e realizzazione, da parte delle  Amministrazioni  titolari
dei Programmi operativi, di «Piani di  rafforzamento  amministrativo»
(PRA)   comprendenti   le    misure    (normative,    amministrative,
organizzative  e  relativi  cronoprogrammi  di  attuazione)  volte  a
garantire una gestione efficiente degli stessi Programmi, nonche'  la
qualita' della regolazione, la semplificazione e la  riduzione  degli
oneri regolatori. 
  10. Nella successiva fase di programmazione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il  periodo  2014-2020,  alla
luce di quanto altresi' emerso nel corso della richiamata istruttoria
svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato, si
dovra' tenere conto: 
    dell'esigenza di riequilibrare il finanziamento  a  favore  delle
regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 
    dell'esigenza di assicurare integrazione e  complementarieta'  di
strategie  e  obiettivi,  rispetto  alla  programmazione  comunitaria
2014-2020, con specifico riferimento al rafforzamento  di  azioni  di
interesse nazionale in materia  ambientale  (dissesto  idrogeologico,
bonifiche e infrastrutture idriche e ambientali strategiche). 
    Roma, 18 aprile 2014 

                                                        Il Presidente 
                                                            Renzi     

Il segretario del CIPE 
        Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne  Prev.  n.
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Guida allo studio di fattibilità nei Partenariati Pubblico Privati

partenariatoLo studio di fattibilità è il supporto fondamentale e un fondamento per la programmazione e la successiva realizzazione di opere di interesse pubblico perché consente la valutazione del grado di utilità dell’opera per la collettività, anche in relazione a costi non quantificabili economicamente (costi sociali relativi alla salute, alla quantificazione del tempo necessario, etc.)

Lo Studio consente di valutare la “centralità del progetto”, nei suoi aspetti tecnico – funzionale, economico – finanziario e contrattuale.

Per l’Amministrazione è un momento fondamentale per:

  • verificare i requisiti per la dichiarazione di pubblico interesse
  • verificare l’effettiva fattibilità del progetto (proposta) in senso lato
  • verificare l’effettiva convenienza per la P.A. (ad esempio in relazione alla congruità del contributo richiesto)
  • comparare più proposte progettuali alternative

Per il privato rende l’opportunità di:

  • verificare la redditività dell’investimento
  • verificare il livello di accettabilità /gestibilità del rischio
  • verificare la chiarezza di obiettivi, procedure, tempi, e costi

In fase di stesura dello Studio di Fattibilità, al fine di fa emergere tutti i fattori che concorrono alla realizzazione di una iniziativa progettuale con finalità pubblica, sia essa una infrastruttura primaria o un’opera di pubblico interesse, occorre effettuare una disamina approfondita delle componenti finanziarie ed economiche sottostanti, anche attraverso lo studio delle caratteristiche gestionali, pubbliche o private, più idonee a conseguire gli obiettivi attesi.

In particolare si dovranno conseguire i seguenti obiettivi progettuali:

  • rappresentare il contesto territoriale e socio-economico entro cui il progetto dovrà realizzarsi con l’individuazione dell’obiettivo o del sistema di obiettivi che il progetto intende conseguire; 
  • individuare e quantificare la domanda effettiva e potenziale, analizzare la dinamica temporale, formulare ipotesi per il suo andamento futuro, e stimare la disponibilità da parte dei potenziali fruitori a pagare per i beni o servizi ottenibili dalla realizzazione del progetto;
  • individuare e quantificazione l’offerta effettiva e potenziale, analizzare la dinamica temporale, e formulare ipotesi per il suo andamento futuro;
  • analizzare il quadro delle risorse finanziarie disponibili o attivabili, nonché delle modalità (tempi e condizioni) di conferimento di tali risorse al progetto, anche con riferimento agli eventuali contributi previsti;
  • costruire un modello di analisi finanziaria che, per le varie alternative progettuali, consenta di effettuare:
    a. stima dei flussi costi-ricavi;
    b. calcolo dei flussi di cassa e dei principali indicatori sulla qualità finanziaria della gestione;�
    c. formulazione delle ipotesi gestionali che sottendono il modello finanziario;
    d. verifica della sostenibilità finanziaria in un arco temporale sufficiente date le caratteristiche tecniche, economiche e gestionali del progetto;
  • costruire un modello di analisi economica (es ACB – Analisi Costi-Benefici), in grado di valutare la convenienza dell’investimento dal punto di vista del benessere della collettività nelle varie alternative;
  • sviluppare un adeguato sistema di simulazioni (analisi di sensitività e, per gli Sdf di più grandi dimensioni, analisi di rischio) in grado di verificare i punti di debolezza economica e finanziaria del progetto stimando la probabilità che si verifichino condizioni di insostenibilità economico-finanziaria. Individuare, sulla base dei risultati del sistema di simulazione e dell’analisi di rischio, di azioni o modifiche progettuali che permettano di ridurre la probabilità che si verifichino le condizioni di debolezza (o di rischio) sopra indicate.
  • costruire un modello in grado di valutare la convenienza dell’investimento a farlo realizzare e gestire, a terzi (concessione di gestione) considerando tutti i rischi d potenzialmente accollabili a questi ultimi, rispetto a realizzarlo direttamente (cd “Value for Money”1), come esplicitamente richiesto2.

In tal modo, attraverso opportuni indicatori, lo Studio di Fattibilità potrà consentire di stimare i seguenti fattori:

  • il costo
  • il grado di innovazione
  • gli impatti significativi
  • il grado di rischio dell’opera e la sua gestibilità
  • il valore dell’opera

Il tutto consentirà di prevenire ed evitare sprechi, nonché danni irreversibili al territorio e i risultati ottenuti consentiranno di valutare l’effettivo grado di utilità dell’opera, la sua sostenibilità anche durante la gestione, nonché di ottimizzare benefici/costi e le tempistiche.

Lo Studio di Fattibilità e la verifica della sostenibilità economica e finanziaria

Considerato più conveniente l’affidamento in concessione ad un soggetto privato della realizzazione e gestione dell’opera, le simulazioni economico finanziarie di una iniziativa dovranno evidenziare le capacità di quest’ultima di generare adeguati flussi monetari in grado sia di assicurare la copertura delle spese di gestione che di remunerare gli investimenti iniziali; i costi complessivi dovranno trovare copertura nelle principali fonti, costituite dal debito bancario e dai mezzi propri immessi dal promotore, entro un arco temporale idoneo.

La valutazione dell’equilibrio economico finanziario e della convenienza a livello reddituale di un progetto tende ad accertare la validità dell’investimento sotto il profilo della migliore allocazione delle risorse nonché ad accertare che l’impiego delle stesse risulti in grado di garantire un adeguato rendimento in termini economici.

Per verificare le condizioni di equilibrio economico – finanziario si adoperano specifici indicatori utilizzati nella prassi finanziaria e si effettua una loro comparazione, verificando il rispetto delle seguenti condizioni:

  • TIR progetto >≈ WACC;
  • TIR azionisti >≈ ke;
  • Annual Cover ratio ADSCR >= valore minimo prefissato;
  • Durata del finanziamento bancario < = Durata massima e/o durata concessione;
  • Rispetto della struttura finanziaria (“leva”) ottimale D/E (rapporto Debito bancario/capitali propri).

dove

per TIR si intende il tasso interno di rendimento

per WACC si intende il costo medio ponderato del capitale apportato (Weighted Average Cost of Capital), ossia il tasso medio ponderale determinato dalle componenti dei mezzi apportati (mezzi propri e mezzi bancari a debito) e dai relativi tassi (Kd = tasso bancario; Ke = tasso atteso dagli investitori privati).

per ADSCR si intende il rapporto tra il flusso di cassa annualmente generato dalla gestione al netto delle imposte e l’ammontare annuo relativo al servizio del debito (rata annualmente da corrispondere all’istituto finanziatore, composta da quota capitale e quota interessi). Usualmente si fa attestare tale valore intorno a 1,30 – 1,40 ma il range dipende da diversi fattori.

per ke si intende il tasso di remunerazione atteso sul capitale investito, ossia il tasso di rendimento atteso di un investimento rischioso, che viene determinato definendo la somma dei seguenti tassi: Rf + ße(E(Rm) – Rf)

ove:

Rf = tasso di rendimento delle attività “free risk”

E(Rm) = rendimento atteso del mercato

ße = coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del asset/iniziativa imprenditoriale ed il rendimento atteso del mercato azionario; tale coefficiente di misura è determinato da tre variabili: il settore di attività, il grado di leva operativa e la leva finanziaria, solitamente determinato sulla base di valori di aziende comparabili, quotate, cui si aggiunge un valore correttivo correlato alla mancata possibilità di diversificare il rischio.

In pratica tale tasso deve evidenziare che la remunerazione di un investimento rischioso per un investitore privato sia senza dubbio maggiore di quella di un investimento privo di rischio.

Riguardo al tasso WACC – Weight Average Cost of Capital, questo risulta essere il tasso minimo che un’azienda deve generare come rendimento dei propri investimenti per remunerare i creditori, gli azionisti e gli altri fornitori di capitali, incluse banche/istituti finanziatori, rappresentato dalla seguente formula:

E/(E+D) x Ke + D/(E+D) x Kd x (1-t)

dove E rappresenta il capitale proprio (Equity), D il capitale di debito, ke e kd sono i tassi definiti precedentemente e (1-t) è il fattore da applicare nella formula per quei Paesi dove vige la deducibilità fiscale degli interessi bancari, o oneri finanziari, ove t è appunto l’aliquota fiscale applicata sulla base imponibile che risente della deducibilità degli interessi (in Italia l’IRES).

E’ interesse dell’Amministrazione Pubblica concedente minimizzare i differenziali precedentemente esposti; ciò infatti comporterebbe per l’Ente una riduzione del valore della controprestazione da parte del Concessionario (es in termini di riduzione dei margini di gestione, ad esempio riconoscendo un canone al Concedente, o in termini di riduzione della durata della concessione), ovvero della contribuzione, qualora erogata attraverso un “contributo/prezzo”, monetizzato o in forma di cessione di diritti reali.

Al contrario, il Privato tenderebbe a massimizzarlo, chiedendo l’estensione dell’arco temporale della concessione, delle tariffe e/o delle fonti di ricavo maggiori, eventuali contribuzioni aggiuntive.

E’ importante comunque che – in fase di predisposizione dello Studio di fattibilità – emergano tutti i fattori che maggiormente concorrono alla determinazione dell’equilibrio economico finanziario, al fine di un corretto dimensionamento, sin dalla fase iniziale dell’iter concorsuale.


1 Cfr anche Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Commissione Project Financing e PPP: “ Il confronto tra appalto e concessione – La valutazione del Value for Money”. 2009

2 Cfr AVLP “linee Guida per gli Studi di fattibilità” – Det. 1/09

L. Checola (da www.fasibiz.it)