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Legge 23 dicembre 2009 n. 191

Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».

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Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale –
n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica».

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Suppl.
Ordinario n. 174

 Omissis

Art. 2
Riduzione e flessibilita’ negli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un
consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di
previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita’ di cui
all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio
2011-2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della
medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione
della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le
modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere
dall’anno 2011 e’ disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi
indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono
esclusi il fondo ordinario delle universita’, nonche’ le risorse destinate
all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte
sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli
effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione
dell’articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.
(( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso
in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9
risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella
prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e’ disposta, con
riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del
presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.
))

omissis

Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per
legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di
missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 ((
del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla
Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle
perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella ZonaBdell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri
Paesi, istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza
globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche’ alla
Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti,
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche’ la
titolarita’ di organi dei predetti enti e’ onorifica; essa puo’ dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente; qualora siano gia’ previsti i gettoni di presenza non possono superare
l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presente comma determina responsabilita’ erariale e gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita’ a carico delle
pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita’, (( enti e fondazioni
di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del
servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge
finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonche’ alle societa’. ))
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre
2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita’, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilita’ comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo
di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche’ agli altri
commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio.
4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio
dell’autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente
comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa’ o dall’ente
sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del
personale non dirigenziale. ».
La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici,
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita’ giuridica di
diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia’ costituiti in forma monocratica, nonche’ il collegio
dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a
cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione,
mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai
sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati
determina responsabilita’ erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli
enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
6. Nelle societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche’ nelle societa’ possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all’articolo 2389, primo
comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di
amministrazione e (( di quelli di controllo )) e’ ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima
scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle societa’ quotate (( e alle loro controllate. ))
7. Al fine di valorizzare le professionalita’ interne alle amministrazioni, a
decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’
indipendenti, escluse le universita’, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati (( nonche’ gli incarichi di studio e consulenza connessi
ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,
)) non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno
2009.
L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. (( Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita’ sanitarie
connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. ))
8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalita’. Al fine di ottimizzare la
produttivita’ del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l’organizzazione di convegni,
di giornate e feste celebrative, nonche’ di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle
Agenzie, nonche’ da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e’ subordinata
alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
L’autorizzazione e’ rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e
discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalita’, di
video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet ))
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita’, si devono
svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non
ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita’ a
qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita’ indipendenti, fermo il
rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione e’ rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita’
indipendenti, dall’organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai convegni organizzati dalle universita’ e dagli enti di ricerca,
nonche’ alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attivita’ istituzionale, dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali ed agli
incontri istituzionali connessi all’attivita’ di organismi internazionali o
comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))
9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita’ di effettuare variazioni compensative tra le
spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita’ previste dall’articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127.
11. Le societa’, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita’, nonche’ per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo
dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della
spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita’,
nonche’ per sponsorizzazioni, e’ attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’
indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con
esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, ))
delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di
magistratura, nonche’ di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali
ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche’ con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in
essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita’ erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo’
essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato
provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione
dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo
svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28
del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu’ dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle
Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. ))
Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti
il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato
all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita’ indipendenti, per attivita’ (( esclusivamente )) di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l’attivita’ di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita’ erariale. La disposizione di cui al presente comma non si
applica all’attivita’ di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri
organismi di formazione.
14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita’
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, nonche’ per l’acquisto di buoni taxi; il
predetto limite puo’ essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia’ in essere. La predetta disposizione non
si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal
presente comma e’ versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio
dello Stato ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il
Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito
con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, e’ soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita’
del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la societa’ trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15
dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita’, passivita’ e rapporto, ivi
incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e’ trasferito
alla Societa’ Fintecna s.p.a. o a Societa’ da essa interamente controllata,
sulla base del rendiconto finale delle attivita’ e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa’ trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per
l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa’ trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e’
parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,
senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre
periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta
situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base
della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati
uno dalla societa’ trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e’ scelto
dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro,
tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del
patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche’ dell’ammontare
del compenso dei periti, individuando altresi’ il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,
che e’ corrisposto dalla societa’ trasferitaria al Ministero dell’Economia e
delle Finanze. L’ammontare del compenso del collegio di periti e’ determinato
con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina
l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo
pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e’ attribuito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (( ed e’ versato all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la
residua quota del 30% e’ di competenza della societa’ trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle
societa’ Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa’ Iniziative e Sviluppo di
Attivita’ Industr iali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro
funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa’ e’ assunta dalla
societa’ trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7
dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa’
pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di
economicita’ e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto
dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle
societa’ partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa’ di cui al primo
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita’ nella prestazione di
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l’ordine pubblico e la sanita’, su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento
della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento
dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
a favore delle regioni a statuto ordinario e’ accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che
hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita’, tempi e criteri per
l’attuazione del presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni
partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati
d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ))
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo,
con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale.
(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede
contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di
programmi militari di investimento, puo’ autorizzare il differimento del piano
di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con
l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza
militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011,
del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla
concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando
per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di
mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili
dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata
dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione
prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero
della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini
e modalita’ per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita’
del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve
avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di
sequestro,
nonche’ la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro,
esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i
limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i
quali e’ possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche’
alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio
dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi
ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni
caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi
18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 27, comma 2, e
all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie
peculiarita’ e della necessita’ di garantire gli obiettivi di gettito fissati
annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai
sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi
eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo
19, comma 6, e’ disposto nei limiti delle facolta’ assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, la parola: « immediatamente » e’ soppressa. ))

omissis

Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

1. Il limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato a decorrere dal 2011 e’ determinato nella misura del 2 per cento del
valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a
623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall’art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. ((
81 )), concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni
diverse dallo Stato, e’ compito dell’organo interno di controllo verificare la
correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi
delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e nel rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli
119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, gli enti locali, nonche’ gli enti da questi vigilati, le aziende
sanitarie ed ospedaliere, nonche’ gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15,
stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni
passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le
medesime finalita’, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma
222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222,
periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli
immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia
del demanio il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli
stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del
valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in
Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto – legge 28 aprile 2009,
n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti
risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili
adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. L’Agenzia del demanio esprime apposito
parere di congruita’ in merito ai singoli contratti di locazione da porre in
essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalita’ di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica.
5. Al fine dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’economia
e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di
riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della
rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle
Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche’ dei dati relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip
S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potra’ prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge
196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per
consumi intermedi conformemente agli schemi nonche’ alle modalita’ di
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro (( sessanta )) giorni (( dalla data di entrata in
vigore )) del presente decreto.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per
cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del
2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni ((
dalla )) legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al
Ministero dell’economia e delle finanze ed attuati dalle singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata
elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del
10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di
mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione
dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo
stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al
fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla
presente disposizione.
6. In attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge (( 13 )) novembre 2009,
n. 172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli
logistici integrati, riconoscendo (( al predetto )) Ministero canoni e oneri
agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione
dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di
occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore (( del )) presente
(( decreto )).
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno
natura strumentale. Per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi
investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale
o totale, di immobili di proprieta’. Nell’ipotesi di alienazione di unita’
immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a
tali investimenti nonche’ i criteri di definizione degli oneri di locazione e
di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo (( 2001 )), n. 165, effettuano entro il 31
dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta’, con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e’ effettuata con le modalita’ previste con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero ))
dell’economia e delle finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e’ inserita
la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo
per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali
di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e non ancora riassegnati.
(( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita’ del comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari
e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a disporre, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38. ))
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del settore privato )) il termine di
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, e’ differito al 31 dicembre 2010 (( e quello di cui
all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e’
differito di dodici mesi. ))
13. All’art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. « 2009 e 2010 », sono
sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 »; le parole: «
dall’anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’anno 2014 »; le parole:
« all’anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « all’anno 2013 ».
14. Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita’ di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al
settore scolastico. (( La destinazione delle risorse previste dal presente
comma e’ stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. ))
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti
pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e
previdenza, nonche’ le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti,
delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi
immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del ((
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto
previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ))

omissis

Art. 19
Aggiornamento del catasto

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e’ attivata l’«Anagrafe
Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio
secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, (( attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in
coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. )) L’Anagrafe Immobiliare
Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati
disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. L’accesso (( gratuito )) all’Anagrafe Immobiliare Integrata e’ garantito ai
Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e
non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu’
decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
(( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la
piena accessibilita’ ed interoperabilita’ applicativa delle banche dati con
l’Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di
contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualita’ dei dati, secondo
le specifiche tecniche e le modalita’ operative stabilite con i medesimi
decreti. ))
3. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze viene disciplinata l’introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita’ di
erogazione, gli effetti, nonche’ la progressiva implementazione di ulteriori
informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i
diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. (( Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, )) la consultazione delle
banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio
urbano, nonche’ dei dati di superficie delle unita’ immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, e’ garantita, (( a titolo gratuito, )) ai Comuni su
tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e
Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il
Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.
5. (( Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di
aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, )) le funzioni
catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di
aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base
di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, (( e in attuazione dei principi
di flessibilita’, gradualita’, adeguatezza, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) del Ministro
dell’economia e delle finanze e previa intesa (( presso )) la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, (( entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si
applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non
esercitate dai Comuni, le attivita’ connesse alle predette funzioni sono
esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di
sussidiarieta’.
(( 5-bis. Per assicurare l’unitarieta’ del sistema informativo catastale
nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita’ ed interoperabilita’
applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche
e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio,
anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le
specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto  del
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ costituito,
senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle
modalita’ di attuazione e la qualita’ dei servizi assicurati dai comuni e
dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro
dell’economia e delle finanze che puo’ proporre al Consiglio dei Ministri
modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento. ))
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del
Territorio le funzioni in materia di:  a) individuazione di metodologie
per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di
mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualita’ delle informazioni catastali e dei processi di
aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con
il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento
operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema
pubblico di connettivita’ e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati;
d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il
Modello unico digitale per l’edilizia (( sulla base di regole tecniche uniformi
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio d’intesa
con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali; ))
e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5,
nonche’ poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto
di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato
previa intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni
previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non
risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del
1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli
atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni
di accatastamento per i controlli di conformita’ urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali
sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una
variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto,
sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure
previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche’ le attivita’ da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita’ ai fini fiscali, individuati ai sensi
dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche’
quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come
fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano
divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. ))
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare
ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il
termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more
dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni
redatte in conformita’ al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede
all’attribuzione, (( con oneri a carico dell’interessato da determinare con
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare
entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti
dai Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio puo’ stipulare
apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare
ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il
termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli
accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali
operazioni l’Agenzia del Territorio puo’ stipulare apposite convenzioni con gli
Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di
nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un
monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal
caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma
36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali
sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal
predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede
all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano (( salve
le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano altresi’ fermi i poteri di controllo dei comuni in
materia urbanistico-edilizia e l’applicabilita’ delle relative sanzioni. ))
13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita’
istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il
seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad
oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di
diritti reali su fabbricati gia’ esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali
di garanzia, )) devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di
nullita’, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ((
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
dichiarazione puo’ essere sostituita da un’attestazione di conformita’
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita’ con le
risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione
o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche
l’indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali e’ considerata fatto
rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed e’ punita con
la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei
territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le
province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo
stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con
l’ordinamento tavolare.
16-bis. All’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene alla
alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560». ))

omissis

Art. 25
Contrasto di interessi

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano
una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei
pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono
versate con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio (( 1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche’ le modalita’ di
esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione
delle ritenute operate.

omissis

Art. 32
Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi

1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorita’ di vigilanza, al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) e’ sostituita dalla seguente:
«j) ‘fondo comune di investimento’: il patrimonio autonomo raccolto, mediante
una o piu’ emissione di quote, tra una pluralita’ di investitori con la
finalita’ di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di
investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita’ di
partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia
dai medesimi;»;
b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche’ da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima societa’», sono inserite le seguenti: «; delle
obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all’esperienza
professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non
si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo
39, comma 3.».
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana, ai sensi dell’articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione
del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le societa’ di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni
d’investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono privi dei requisiti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera j)
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1,
lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa’ di gestione
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, un ammontare pari all’ 5 per cento (( del valore netto )) del fondo ((
risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. )) L’imposta e’ versata
dalla societa’ di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il
31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la
prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le societa’ di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere
di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune
d’investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso
l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 e’ dovuta con l’aliquota del 7 per
cento, secondo modalita’ e termini ivi stabiliti. (( La liquidazione deve
essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti
dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la societa’ di
gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell’IRAP nella misura del 7 per cento. L’imposta e’ versata dalla societa’
di gestione del risparmio il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato
all’imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di
acquisto delle quote e’ riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno
concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva. Eventuali  minusvalenze realizzate non sono fiscalmente
rilevanti.  5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare
sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di
cui al comma 5 si applica l’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’efficacia della disposizione di cui
al periodo precedente e’ subordinata alla preventiva approvazione da parte del
Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in societa’ di
pluralita’ di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma
5, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si
considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero
3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4, della tariffa allegata
al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini
dell’articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell’attivita’ propria
del soggetto passivo. ))
6. Per l’accertamento delle modalita’ di determinazione e versamento
dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del
titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (( e’
sostituito dai seguenti:  «3. La ritenuta non si applica sui proventi
percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempreche’ istituiti in Stati o territori inclusi nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ su quelli percepiti da enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati
con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla
convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei
proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali e’ subordinata l’applicazione del
regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la
misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un’attestazione dell’autorita’ fiscale competente dello Stato ove
l’effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la
residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione
produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di
presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che
riferiti a periodi di attivita’ dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attivita’ del fondo chiusi
fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla
predetta data. ))
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro
30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite
le modalita’ di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

Omissis

Art. 39
Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei
soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.
3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, (( nonche’ nei
confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche )) con volume d’affari non
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e’ prorogato al 20
dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato. (( Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di
assicurazione. ))  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi
indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa
ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui
all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.
3837, e’ prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto
gia’ versato.
(( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei
contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta
sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le
modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009
al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.
3780, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione
sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita’ stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per
effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.
3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati
in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
affluite alla contabilita’ speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102. ))
4. E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de
L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione
alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione
emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano
le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
(( 4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole
da: «con una dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce
tetto massimo di spesa».
4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente
articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009,
compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e
per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del
presente decreto.
4-quater. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti
completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine
economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche’ delle conseguenti difficolta’ connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo’ disporre
nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di
esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unita’ locali
nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il
predetto limite di spesa». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater
dell’articolo 38. ))

Omissis

Art. 49
Disposizioni in materia di conferenza di servizi

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti:
«puo’ indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei
casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della
riunione puo’ essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ produttive e
per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, (( o altre autorita’ competenti ))
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano
atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali.»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o
attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente
si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata,
in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
(( b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto
dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare
il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei
provvedimenti in materia ambientale puo’ far eseguire anche da altri organi
dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e
capacita’ tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le
attivita’ tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri
economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto
committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze»;
))
c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui
l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e
prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo
10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati,
senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede,
statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.»;
d) il comma 6-bis e’ sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente
il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata
adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono
valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante
dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi
degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumita’, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui
rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta’ dell’amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e’ soppresso.
3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo
quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonche’ dei casi di localizzazione delle opere di interesse
statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la questione,
in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e
dell’articolo 120 della  Costituzione, e’ rimessa dall’amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province
autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali.
Se l’intesa non e’ raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei ministri puo’ essere comunque adottata. Se il motivato dissenso
e’ espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio
potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate».
4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la
parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
(( 4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal
seguente:
«ART. 19. – (Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia).
– 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli stessi, e’ sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche’ di
quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ dalle attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita’ da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri
di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni
o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e
dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile,
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’ false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo’
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo
del comma 3, all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente,
per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente
carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste
dall’articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni
o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita’,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni».
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai
sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione
certificata di inizio attivita’» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente,
quelle di «dichiarazione di inizio attivita’» e «Dia», ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu’ ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis
sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio
attivita’ recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita’ delle imprese, anche sulla base delle attivita’ di misurazione
degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Governo e’ autorizzato ad adottare uno o piu’ regolamenti ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri
interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre
gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base
ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’ alle esigenza di
tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni,
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche’ degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli
interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attivita’
esercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle
asseverazioni dei tecnici abilitati nonche’ delle dichiarazioni di conformita’
da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,
secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell’amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso
di certificazione ISO o equivalente, per le attivita’ oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attivita’ di controllo al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita’ degli stessi in relazione alla
tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel
processo di riassetto di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
))


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