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SVILUPPO GREEN ECONOMY: LA NOTA DI LETTURA DEL SENATO

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Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha pubblicato la nota di lettura riguardante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il documento, già approvato dalla Camera dei Deputati, è articolato in XI capi, ognuno dei quali affronta uno specifico settore della green economy. Una riflessione particolare la merita il Capo IV, che si interessa di green public procurement. L’articolo 10, recante disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici, di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la riduzione del 30% dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMASo e una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067. All’articolo 12, invece, vengono identificati i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi. La norma, modificata dalla Camera dei deputati, disciplina con l’introduzione dell’articolo 68-bis nel Codice dei contratti l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP). In particolare, la norma prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PANGPP. L’articolo 13, infine, presenta una ulteriore specificazione rispetto a quanto stabilito dall’articolo precedente perchè reca ulteriori disposizioni volte all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 e 1-bis integrano le competenze dell’Osservatorio dei contratti pubblici assegnando all’Osservatorio il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PANGPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, modificando l’articolo 64, comma 4-bis,del Codice dei contratti pubblici, prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l’integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3, nel modificare l’articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, integra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle “specifiche tecniche premianti” previste dai criteri ambientali minimi.

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