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Roma tra i primi comuni ad usufruire del bando delle periferie

La Befana porta al comune di Roma una calza ben colma di finanziamenti: esso è risultato infatti tra i 24 comuni che usufruiranno subito dei finanziamenti del bando delle periferie. Alla Città Metropolitana invece solo carbone perchè risultata al 104° posto, su 120, e quindi non rientra tra i primi finanziamenti.
Ecco il decreto della Gazzetta Ufficiale con l’allegata graduatoria :

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016

Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016. (17A00004)

(GU n.4 del 5-1-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2016)»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso
la promozione di progetti di miglioramento della qualita’ del decoro
urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti
all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita’ di
resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche
con riferimento alla mobilita’ sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per
l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, nonche’ alle attivita’ culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;
Visto l’art. 1, comma 975, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo il quale ai fini della predisposizione del suddetto
Programma, entro il 1° marzo 2016, gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalita’ e la procedura stabilite con apposito
bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l’art. 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, che ha stabilito che «Con il decreto di cui al comma 975 sono
altresi’ definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita’ di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale
ha facolta’ di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita’ del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita’ degli interventi e la capacita’ di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.»;
Visto l’art. 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo cui «Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto
di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita’. Con
uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della
stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul
Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti
medesimi, nonche’ i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso
di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo
svolgimento dell’attivita’ di monitoraggio degli interventi. Il
monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme
delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.»;
Visto, altresi’, l’art. 1, comma 978, della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2016 e’
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo denominato «Fondo per l’attuazione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine e’
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato, tra le altre
cose, le modalita’ e le procedure di presentazione dei progetti, i
requisiti di ammissibilita’, nonche’ i criteri di valutazione dei
progetti;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016, secondo il quale con ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo
l’ordine di priorita’ definito dal Nucleo in base al punteggio
ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i
progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione
stessa, le modalita’ di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, di
rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con
quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che in data 30 agosto 2016 e’ scaduto il termine per la
presentazione dei progetti;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale e’ stato
costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
Visto il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la
valutazione, sulla base dell’istruttoria svolta e in coerenza con i
criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha
individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la
graduatoria finale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e’ stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie
1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ordine
di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati
dai comuni capoluogo di provincia e dalle citta’ metropolitane (di
seguito, «Enti beneficiari») di cui all’allegato 1, parte integrante
del presente decreto.
2. I progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con le
risorse di cui all’art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
3. Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che
saranno successivamente disponibili.

Art. 2

Termini per la stipula della convenzione

1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti beneficiari e il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulano le
convenzioni relative alla realizzazione e al finanziamento dei
progetti di cui all’art. 1.
2. Qualora, per cause imputabili a un ente beneficiario, non sia
possibile sottoscrivere la convenzione ai sensi ed entro il termine
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri revoca
l’ammissione del progetto al Programma e al relativo finanziamento,
al fine di procedere alla riassegnazione del finanziamento secondo
l’ordine della graduatoria.

Art. 3

Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, e’ istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e di
verifica sull’esecuzione del programma.
2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1 e’ composto dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da
un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di
particolare qualificazione professionale in materia di appalti
pubblici o dei settori oggetto delle specifiche azioni di cui
all’art. 4, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del bando allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
3. I componenti del gruppo di monitoraggio sono nominati con
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di
incompatibilita’ e inconferibilita’ degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
5. Il gruppo di monitoraggio ha sede presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, Segretariato generale. E’ convocato dal
Presidente.
6. Il gruppo di monitoraggio definisce le modalita’ operative di
funzionamento, nonche’ le procedure, le fasi e i tempi delle
attivita’ di monitoraggio e di verifica sull’esecuzione del
programma, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi
qualitativi e quantitativi definiti dal Programma e il rispetto degli
impegni assunti dagli enti beneficiari, con particolare riferimento
a:
a) le fasi e i tempi di attuazione stabiliti nelle convenzioni
stipulate e i relativi adempimenti;
b) i criteri generali di monitoraggio dei progetti selezionati.
7. Il gruppo di monitoraggio puo’ convocare in audizione i
responsabili unici dei procedimenti per verificare le procedure
approntate per la realizzazione degli interventi e lo stato di
avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del
cronoprogramma.
8. Il gruppo di monitoraggio opera ordinariamente fino alla
chiusura delle attivita’ di rendicontazione dei finanziamenti
assegnati dal «Programma».
9. Il gruppo di monitoraggio si avvale di una Segreteria
tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario
generale, presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, composta anche da persone estranee alla
pubblica amministrazione.
10. Il gruppo di monitoraggio puo’ avvalersi, a titolo gratuito,
del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati
delle necessarie competenze.
11. Ai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria
tecnico-amministrativa non e’ corrisposto alcun emolumento o
indennita’. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute dai
componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria
tecnico-amministrativa non residenti a Roma, nonche’ quelle sostenute
per le eventuali missioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente
decreto, a valere sul Fondo previsto dall’art. 1, comma 978, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 4

Modalita’ di monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche
attraverso l’implementazione di un sistema informativo specifico. Le
eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema
informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all’art. 1,
comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il gruppo di monitoraggio adotta, entro trenta giorni
dall’istituzione, un prospetto indicativo del set informativo dei
dati che gli Enti beneficiari devono comunicare al fine del corretto
monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.
3. I responsabili unici dei procedimenti, che sono stati
individuati dai comuni capoluogo di provincia e dalla citta’
metropolitane, sono tenuti a comunicare al gruppo di monitoraggio,
con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione
delle convenzioni, lo stato di avanzamento degli interventi,
trasmettendo i dati necessari a garantire l’attivita’ di monitoraggio
indicati nel prospetto di cui al comma 1, nonche’ le eventuali
ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalle convenzioni,
anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.
4. I comuni capoluogo di provincia e le citta’ metropolitane che
all’atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato
di avanzamento dei progetti a livello di fattibilita’ tecnica sono
tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della
convenzione, ai sensi dell’art. 5 commi 4 e 5, e dell’art. 6, comma 1
lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti
esecutivi degli interventi, nonche’ tutte le autorizzazioni e/o i
nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II
e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e/o dalle autorita’
competenti in materia ambientale.
5. I responsabili unici dei procedimenti sono, inoltre, tenuti a
comunicare:
i) entro 20 giorni dall’adozione, le determine di indizione delle
procedure di gara relative all’aggiudicazione di contratti di appalti
e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle procedure per
la concessione di beni, per l’erogazione di contributi e/o
sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o
beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli
interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
ii) entro 20 giorni dall’adozione, le determine a contrarre e i
contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione
degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.
6. In caso di omesso adempimento agli obblighi comunicativi di cui
ai precedenti commi, il gruppo di monitoraggio potra’ richiedere,
tramite posta elettronica certificata, al responsabile unico del
procedimento dell’ente beneficiario risultato inadempiente di
trasmettere i dati mancanti e/o motivate giustificazioni.

Art. 5

Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti

1. L’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal
presente articolo e’ un presupposto del relativo finanziamento a
carico del Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie istituito dall’art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
2. Prima dell’effettiva erogazione di ciascuna quota di
finanziamento prevista nelle convenzioni stipulate, il gruppo di
monitoraggio verifica l’effettivo adempimento agli obblighi
comunicativi di cui all’art. 3.
3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non
superiore al 10%, prevista all’art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potra’ essere
erogata soltanto in esito alla verifica da parte del gruppo di
monitoraggio dell’effettiva approvazione, da parte degli enti
beneficiari, dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del
rilascio da parte delle autorita’ competenti di tutte le
autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli
interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal
responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica
analitica.
4. La successiva quota di finanziamento, pari al 30%, prevista
dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016, potra’ essere erogata previa verifica della
attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto, ed
attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa
sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere,
inoltre, corredata dello Stato di avanzamento lavori (SAL) e dei
mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente
quietanzati.
5. La restante quota di finanziamento, pari al 60%, prevista
all’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016, potra’ essere erogata soltanto in seguito
alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di
tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente
sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle
opere e dei servizi, nonche’ della effettiva approvazione degli atti
di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della
corretta esecuzione dei servizi. A tal fine, il responsabile unico
del procedimento dovra’ trasmettere al gruppo di monitoraggio la
relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati,
attestante le spese sostenute a completamento dell’intervento,
nonche’ la conformita’ degli interventi realizzati a quanto previsto
nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il
conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi
dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure
di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che
certifichi l’eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell’intervento alle norme
vigenti in materia di tutela del territorio e dell’ambiente e
conformita’ agli strumenti urbanistici.
6. Il gruppo di monitoraggio, anche ai sensi dell’art. 6, puo’
procedere, altresi’, alla verifica, anche a campione, delle opere e
dei servizi realizzati.

Art. 6

Verifiche e attivita’ ausiliaria

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l’effettiva
realizzazione e la conformita’ rispetto al progetto presentato degli
interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza
delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto
del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni
finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati
nel progetto.
2. Gli enti beneficiari devono garantire al gruppo di monitoraggio
l’accesso alla documentazione e ai cantieri per l’espletamento della
attivita’ di verifica.

Art. 7

Rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese sara’ effettuata sulla base di un
modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Art. 8

Sospensione dell’erogazione finanziamento
e revoca del finanziamento

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri potra’ disporre, ad
esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, in presenza
di situazioni di grave inadempimento, previo parere dell’Avvocatura
generale dello Stato, la sospensione dell’erogazione del
finanziamento nonche’ la revoca dello stesso. In tal caso si
procedera’ alla riassegnazione delle risorse secondo l’ordine della
graduatoria allegata al presente decreto.
Il presente decreto e’ sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti

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