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Dal 1° luglio obbligo banda larga negli edifici nuovi o con ristrutturazioni rilevanti

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Gli edifici equipaggiati potranno beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”.
Tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015, dovranno essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
La novità è stata introdotta dallo Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014 convertito con modificazioni nella legge n.164/2014) con l’inserimento nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dell’articolo 135-bis.

DEFINIZIONE DI “INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO INTERNA ALL’EDIFICIO”. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
OBBLIGO DI DOTAZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO. Inoltre, tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
ETICHETTA VOLONTARIA DI “EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA LARGA”. Gli edifici equipaggiati possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
L’INFRASTRUTTURAZIONE MEDIANTE BANDA ULTRA LARGA CLASSIFICATA COME OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. Inoltre, lo Sblocca Italia inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria – attraverso una modifica della legge n. 847/1964 – le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria.

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