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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 04 APRILE 2011

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 04 APRILE 2011 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art.1 (Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 04 APRILE 2011

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI

SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

(Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

per determinate categorie protette)

1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge

finanziaria 2008), così come integrato e modificato dalla legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge

finanziaria 2009), è differito di ulteriori 12 mesi.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 23 del 11 Aprile 2011

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Campania.


Caldoro


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 23 del 11 Aprile 2011

Note


Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo

scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di

disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).


Nota all’art. 1

Comma 1.


Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008″.


Art. 14: “Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.


Comma 2: “2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli

realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data di pubblicazione

della presente legge non risultano titolari dell’ordinanza sindacale di assegnazione prevista

dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti

ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie

monoparentali con prole, sempre che l’uso dell’alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo,

godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall’articolo 30 della

citata legge regionale n. 18/1997. Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai

soggetti che hanno conseguito la detenzione dell’alloggio, indipendentemente da eventuali

dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza

ovvero cagionando danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si

applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni

dell’amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione

di programmi di riqualificazione”.


Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009″.


fonte: http://burc.regione.campania.it


n. 23 del 11 Aprile 2011


Articolo Originale

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