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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 04 APRILE 2011 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art.1 (Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 04 APRILE 2011
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI
SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
per determinate categorie protette)
1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge
finanziaria 2008), così come integrato e modificato dalla legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge
finanziaria 2009), è differito di ulteriori 12 mesi.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 23 del 11 Aprile 2011
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 23 del 11 Aprile 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008″.
Art. 14: “Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Comma 2: “2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli
realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data di pubblicazione
della presente legge non risultano titolari dell’ordinanza sindacale di assegnazione prevista
dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti
ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie
monoparentali con prole, sempre che l’uso dell’alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo,
godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall’articolo 30 della
citata legge regionale n. 18/1997. Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai
soggetti che hanno conseguito la detenzione dell’alloggio, indipendentemente da eventuali
dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza
ovvero cagionando danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si
applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni
dell’amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione
di programmi di riqualificazione”.
Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009″.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 23 del 11 Aprile 2011