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Modello unico per piccoli impianti fotovoltaici sui tetti

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
come introdotto dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis, con
il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la
realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM 19 settembre 2010
nonche’ per l’installazione e l’esercizio di unita’ di
microcogenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata
utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ed il
sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai
Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.;
Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento
alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6, comma
11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il
modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la
descrizione sommaria dell’intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita’
dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.
Ritenuto che con il modello unico puo’ essere ottenuta una
significativa semplificazione in particolar modo per gli interventi
di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati su
edifici operanti in scambio sul posto e che non comportino un
incremento dell’impegno di potenza sulla rete;
Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti e’
possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti a due
soli passaggi verso un’unica interfaccia: la trasmissione del modello
unico e la comunicazione della fine lavori;
Considerato inoltre che, per le suddette tipologie di impianti,
l’adozione del modello unico da parte dei soggetti destinatari
risulta di piu’ immediata applicazione;
Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico riferito ai
suddetti impianti, rimandando a successivi provvedimenti
l’implementazione di modelli unici per le altre casistiche piu’
complesse;
Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del 16 aprile 2015 con la
quale l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, nel seguito Autorita’, ha espresso parere positivo formulando
le seguenti tre raccomandazioni:
a) la prima raccomandazione riguarda il vademecum informativo
previsto dall’articolo 5, comma 6, per il quale l’Autorita’ non
ritiene necessaria una sua preventiva approvazione;
b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per i pagamenti del
servizio di scambio sul posto, che l’Autorita’ ritiene debba essere
inserita nella parte II del modulo, per poi essere trasmesso dal
richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di
scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;
c) la terza raccomandazione riguarda l’inserimento, fra i dati da
trasmettere alla fine lavori, della marca e del modello degli
inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali
sistemi di accumulo presenti;
Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni sub a) e
sub c), e di accogliere parzialmente la raccomandazione sub b)
spostando nella seconda parte del modello – quella da trasmettere
alla fine dei lavori – la richiesta del codice IBAN per regolare i
rapporti con il GSE, inserendo un campo dedicato, senza prevedere,
tuttavia, un ulteriore passaggio presso il GSE; cio’ al fine di
mantenere un’unica interfaccia per il cittadino, elemento fondante
della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto.

Decreta:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle
procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati
sugli edifici, razionalizzando altresi’ lo scambio di informazioni
fra Comuni, gestori di rete e GSE.
2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle
imprese, per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli
impianti di cui al comma 1, e’ approvato il modello unico di cui
all’allegato 1, parte integrante del presente decreto. L’allegato 1
e’ costituito da una parte I recante i dati da fornire prima
dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla
fine dei lavori.
Art. 2

Campo di applicazione

1. Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
il modello unico e’ utilizzato per la realizzazione, la connessione e
l’esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali gia’ dotati di punti di
prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella gia’ disponibile in
prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime
dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita’ di cui
all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto
di prelievo.
Art. 3

Modalita’ di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con
modello unico elettrico

1. Le parti I e II del modello unico sono trasmesse dal soggetto
richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.
2. Nell’ambito della redazione del modello unico, il soggetto
richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati
nell’allegato 1, parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati
nella parte II del medesimo allegato.
3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita’ di cui
al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le
modalita’ e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione
della parte I del modello unico, verifica che:
i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo
2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto
richiedente;
ii. per l’impianto siano previsti lavori semplici per la
connessione limitati all’installazione del gruppo di misura.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4
punti i) e ii), la presentazione della parte I del modello unico
comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non e’
prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso,
il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudi’ di Terna;
c) inviare copia del modello al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione,
come stabilito all’articolo 4, comma 4;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al
soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora
da questa richiesto ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di cui al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessita’ di lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita’ di lavori semplici
non limitati all’installazione del gruppo di misura, il gestore di
rete ne da’ informazione al soggetto richiedente, specificandone i
motivi e allegando il preventivo per la connessione.
7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalita’ definite
dall’Autorita’ in materia di connessioni. In seguito all’accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attivita’
di cui al comma 5, lettere a), b), e d).
8. Terminati i lavori di realizzazione dell’impianto, il soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello
unico.
9. In fase di presentazione della parte II, il soggetto
richiedente, prende visione e accetta:
a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto,
fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.
10. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete
provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio
sul posto;
c) caricare sul portale Gaudi’ l’avvenuta entrata in esercizio,
validando i dati definitivi dell’impianto;
d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all’articolo 4, comma 4, lettera c);
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al
soggetto richiedente.
11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere
a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita’ delle
dichiarazioni rese con il modello unico.
Art. 4

Compiti dei soggetti interessati

1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete, entro 180
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro
portali informatici, anche per consentire l’interoperabilita’ con gli
altri soggetti interessati.
2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni
possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di
interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione,
possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle
comunicazioni inviate al Comune per l’inserimento dei dati nei
database regionali.
3. L’installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente
decreto, effettuata con le modalita’ di cui all’articolo11, comma 3,
deldecreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra
quelli di cui all’articolo136, comma 1, lettere b) e c),deldecreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e’ subordinata
all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica. Resta ferma
la facolta’ dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicita’
delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita’ di cui al
D.P.R. n. 445 del 2000.
4. L’Autorita’ vigila sull’attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in
materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, prevedendo, in particolare
che:
a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all’articolo 3,
comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione,
siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard
inclusivo dei costi per la connessione;
b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal
gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui
all’articolo 3, comma 3;
c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal
gestore di rete al soggetto richiedente all’atto della comunicazione
di cui all’articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi
superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo’ essere addebitato, su
richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all’atto
della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 5, e la seconda
all’atto della comunicazione di fine lavori;
d) l’importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di
cui e’ composto siano determinati e aggiornati dall’Autorita’ in modo
da riflettere il costo medio nazionale delle relative attivita’,
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all’articolo
3, comma 5.
5. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si
applica il corrispettivo di cui all’articolo 12, punto 12.1, allegato
A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e
integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche
tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che
elenchi gli adempimenti cui e’ tenuto il richiedente durante la fase
di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi
riferimenti, cui dovra’ rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell’impianto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi