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IMU per l’edilizia pubblica

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imu

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto dall’ ARTE Savona con sede a Savona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Petroni e Francesca Cavaleri, con loro elettivamente domiciliata a Genova in via Roma 11.1. presso l’avvocato Francesco Massa;

contro

Comune di Albenga in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Molineris, con domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;

per l’annullamento

delle deliberazioni 30.10.2012, nn. 120 e 121 del consiglio comunale di Albenga

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Albenga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

ARTE Savova si ritiene lesa dalle deliberazioni 30.10.2012, nn. 120 e 121 del consiglio comunale di Albenga per il cui annullamento ha notificato l’atto 1.2.2013, depositato il 14.2.2013, con cui denuncia:

violazione di legge, difetto di motivazione e vizio istruttorio, eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e palese irragionevolezza.

Violazione di legge, difetto di motivazione e vizio istruttorio, eccesso di potere per sviamento ed eccesso di potere per difetto istruttorio, difetto assoluto del presupposto, della motivazione, arbitrarietà, illogicità e manifesto sviamento ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241.

Violazione dei canoni di ragionevolezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 cost, e violazione degli artt. 15 e 53 cost.

Il comune di Albenga si è costituito in giudizio con atto depositato il 1.3.2013, ed ha chiesto respingersi la domanda.

La difesa ricorrente ha depositato ulteriori atti ed una memoria.

 

 

Arte Savona riferisce di essere proprietaria degli immobili destinati all’e.r.p., e si duole degli atti impugnati con cui il comune di Albenga ha determinato le obbligazioni dei soggetti passivi all’IMU.

Il ricorso introduttivo contiene una premessa in fatto e diritto, a cui fanno seguito le enunciazioni formulate come motivi di impugnazione; la memoria conclusionale richiama solo in parte le asserzioni esposte nell’atto introduttivo della lite, e si sofferma su alcuna delle censure proposte, nonché sulle doglianze di illegittimità costituzionale.

Il collegio non può considerare con ciò abbandonate le originarie argomentazioni addotte a confutazione del comportamento amministrativo del comune di Albenga, per cui è necessario soffermarvisi.

 

 

L’asserzione per prima esposta dalla difesa ricorrente concerne la diretta derivazione dell’IMU dall’ICI, con la conseguente necessità di operare un riferimento interpretativo a quest’ultima imposta nei casi in cui non sia chiara la disciplina di quella applicabile.

Il collegio rileva che la legge concretamente istitutiva dell’IMU, il d.lvo 14.3.2011, n. 23, aveva concepito il tributo come sostitutivo dell’ICI in un’ottica di riformulazione della fiscalità immobiliare e di concessione di maggiore autonomia impositiva agli enti locali; il d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con la legge 22.12.2011, n. 214 (c.d. salvaitalia), ha invece ritenuto di anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova imposta in ragione della ritenuta gravità dello stato della finanza pubblica, ma ha operato soltanto dei riferimenti specifici all’abrogata disciplina dell’ICI, che nelle intenzioni del legislatore del marzo del 2011 avrebbe dovuto permanere in vigore anche per il periodo di imposta a cui si riferisce la controversia.

Ne consegue che l’acquisita autonomia della disciplina vigente non permette di condividere l’argomentazione con cui l’interessata chiede operarsi la lettura delle disposizioni menzionate nell’ottica che aveva ispirato il legislatore del 1992 (d.lvo 30.12.1992, n. 504), apparendo la disciplina contestata organica e non bisognosa di integrazioni.

 

 

Non sembra poi supportata dal testo normativo da applicare l’allegazione con cui si contesta il superamento operato dal comune di Albenga dei limiti massimi di aliquota applicabili agli immobili ubicati nel territorio di competenza. L’assunto non risulta ripreso nella memoria conclusionale, e non può ricevere favorevole considerazione in conseguenza della formulazione dell’art. 13 comma 6 del d.l. 6.12.2011, n. 201, che prevede un carico massimo previsto dello 0.76 % aumentato con il 0.3% (1,06 %).

 

 

Viene poi dedotto che il comma 9 dell’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201 prevede una diminuzione dell’imposizione che grava sugli immobili di proprietà degli enti qual è quello ricorrente: il tribunale deve osservare che solo il successivo comma 10 ha riguardo ai beni esistenti nel patrimonio del soggetto interessato, e che esso è relativo alla detrazione di euro 200,00 (duecento/00) per i beni utilizzati come abitazione principale, previsione che gli atti impugnati hanno puntualmente applicato.

Anche questo profilo è pertanto sfornito di fondamento.

 

 

Non può essere condivisa neppure la censura con cui si denuncia la mancata applicazione del comma 7 dell’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, nella parte in cui non è stata considerata l’equiparazione dei beni nel patrimonio della ricorrente alle prime case di abitazione: la censura non appare infatti coerente con la restante parte del gravame, atteso che agli immobili di proprietà ARTE è stata riconosciuta la detrazione d’imposta che compete alle prime abitazioni, e che i due trattamenti tributari si differenziano solo per l’aliquota applicata.

La censura è oltre a ciò manchevole nell’indicazione di quale sia il carico tributario che, in concreto, graverà sugli immobili di pertinenza dell’ARTE Savona: si tratta infatti di numerosi immobili tutti accatastati per importi non elevati, sì che il riconoscimento della ricordata detrazione vale ad abbassare in modo rilevante il debito del soggetto interessato.

 

 

Ciò premesso in merito alle premesse alle censure concretamente dedotte, possono essere esaminati i motivi di gravame.

 

 

Con il primo di essi si lamenta innanzitutto lo sfondamento che il comune avrebbe operato dei limiti massimi ammissibili per l’imposta in questione; il collegio ribadisce che l’aliquota dell’1.06 % è consentita dal comma 6 dell’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, sì che il motivo non può trovare favorevole considerazione.

 

 

Si denuncia poi la mancata osservanza delle linee guida del ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbero prefigurato l’opportunità di un trattamento di favore per gli immobili di proprietà degli enti gestori del patrimonio di e.r.p.

Il tribunale rileva che le norme interne del ministero non possono vincolare un’amministrazione comunale (artt. 114 e 119 cost.), che potrà soprattutto essere valutata dai propri cittadini nella sede elettorale, ove abbia fatto governo troppo esoso delle norme tributarie vigenti.

Anche questa censura non può pertanto essere favorevolmente apprezzata.

 

 

Viene poi denunciato che le previsioni contestate non concordano con la ragionevolezza e la non discriminazione che avrebbero dovuto ispirare la condotta del consiglio comunale di Albenga, che ha invece gravato oltremisura la finanza dell’Arte Savona.

Il tribunale nota che le norme sull’IMU sono derivate da un momento di acuta crisi finanziaria dello Stato centrale, e che alla causazione di tale sfavorevole situazione ha concorso la poco oculata gestione della finanza locale. In tale contesto l’ordinamento non esclude la possibilità che le preminenti ragioni dell’unità economica della Repubblica (art. 120 cost.) possano conculcare le altre osservazioni esposte dall’ente ricorrente, sì che la censura non può essere condivisa.

 

 

Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, nella parte in cui esse non riportano un’adeguata motivazione delle scelte operate dal comune resistente, così come non è stata attribuita la necessaria considerazione all’intervento procedimentale spiegato dall’interessata con la missiva 28.9.2011.

Il tribunale deve solo ricordare a questo riguardo che l’art. 13 delle legge 7.8.1990, n. 241 non impone l’osservanza delle norme denunciate per l’adozione di provvedimenti generali di carattere normativo, come sono quelli in contestazione.

Oltre a ciò si deve richiamare in questa sede quanto osservato in precedenza circa l’effetto che il meccanismo contestato ha avuto nella determinazione del complessivo onere della ricorrente: l’applicazione delle aliquote massime risulta infatti controbilanciata dalla possibilità ammessa dal regolamento impugnato di detrarre quanto ogni titolare di prima casa di abitazione può portare a scomputo dell’obbligazione che gli deriva. Ciò comporta una consistente diminuzione del debito che ARTE deve sopportare, tanto che l’articolazione così individuata dal regolamento impugnato permette di ravvisare i profili di congruità dell’impianto normativo complessivamente delineato.

Per le ragioni esposte anche questa censura è infondata.

 

 

Con il terzo motivo vengono dedotte le censure di incostituzionalità delle norme applicate dal comune resistente.

Viene lamentata la violazione dell’art. 97 cost., nella parte in cui il comune non ha fatto buon governo della possibilità concessagli dalla legge di graduare l’imposizione sugli immobili, in relazione alle diverse situazioni che si presentano; quella degli immobili destinati all’e.r.p. è di particolare momento, posto che il tributo colpisce un patrimonio a cui sono difficilmente adattabili i concetti di proprietà e reddito.

In ordine a tale rilievo il tribunale osserva che la richiesta equiparazione ai fini dell’IMU degli immobili in questione alle case di prima abitazione non comporta un vincolo assoluto all’attività dell’ente locale, tale per cui gli atti impugnati si porrebbero in violazione dell’art. 97 cost. In tal senso va osservato che gli atti allegati non consentono di comprendere quanto il meccanismo complessivo del tributo applicato ad Albenga per il periodo d’imposta in contestazione si differenzi, per ciascun immobile in titolarità, da quello che riguarda le prime case di abitazione di simile pregio.

Tale profilo istruttorio non risulta compiutamente delineato dalla difesa ricorrente, sì che non è decisivo il contributo che avrebbe potuto essere fornito in sede di vaglio della ragionevolezza delle norme regolamentari.

 

 

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, salva la possibilità per l’ente interessato di adire il giudice competente a sindacare i singoli atti impositivi.

Le spese vanno opportunamente compensate, data la natura delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Respinge il ricorso a spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

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