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Codice antimafia: Approvato definitivamente il Dlgs con le modifiche

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Il Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2014, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia , a norma degli articoli 1 e 2 , della legge n. 136 del 2010.
Va ricordato, infatti, che l’art. 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per aggiornare, anche in chiave di semplificazione, la disciplina della documentazione antimafia, cioè delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che le pubbliche amministrazioni devono acquisire prima di stipulare contratti o concedere a soggetti privati provvedimenti di natura concessoria o autorizzatoria.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stata esercitata, data la stretta connessione esistente tra le materie, anche la delegazione legislativa conferita dall’art. 1, della legge n. 136 del 2010, relativa all’adozione di un Codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione.

Le semplificazioni : interdittiva antimafia per le imprese border-line

antimafiaTra gli aspetti sicuramente positivi in materia di semplificazioni introdotte dal legislatore con il decreto legislativo in commento, emerge che il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui per le imprese, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
In particolare, l’art. 1 del decreto legislativo correttivo al Codice antimafia , modifica l’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, precisando, innanzitutto, che, ai fini delrilascio dell’informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari residenti nel territorio dello Stato dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa.
In tal modo, il testo del citato art. 85, viene più compiutamente allineato al criterio di delega recato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 136/2010, che richiede espressamente una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari.
In questo contesto viene ancora precisato che le verifiche riguardano solo i familiari maggiorenni, escludendo quindi interpretazioni tese ad estendere l’azione dei controlli su soggetti che, in quanto minori, non appaiono in grado di incidere, neanche in maniera indiretta, sulla gestione di imprese.
Un altro aspetto che interessa le imprese, è relativo al fatto che sarà possibile emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che finora hanno eluso gli accertamenti antimafia più rigorosi operando sotto soglia.
Si interviene soprattutto sul provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro.
L’art. 2, del citato decreto legislativo che modifica il Codice antimafia, reca, infatti, una serie di cambiamenti concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, stabilita dall’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.
Più in dettaglio, la modificazione apportata al comma 1, dell’art. 87, è di carattereeminentemente formale.
Con una formula lessicale più aderente alle particolari modalità di rilascio del provvedimento in discorso, viene, infatti, chiarito che la comunicazione antimafia è acquisita dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla Banca dati nazionale unica, salvo che quest’ultimo sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011.
In tal caso, si avvia infatti il procedimento di riscontro dell’effettiva attualità di tali indicazioni, sviluppato dal Prefetto che adotta il provvedimento conclusivo (comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva).
E’, invece, di carattere sostanziale l’intervento sul comma 2, del medesimo art. 87, il quale si propone di ridefinire i criteri sulla base dei quali è individuato il Prefetto tenuto ad eseguire le verifiche di cui si è fatto appena cenno e ad adottare le conseguenti determinazioni.
Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza viene ad essere concentrata, in linea generale, nel Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.).
Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.
Da quanto emerge dal comunicato del Governo e relativamente alle prime bozze in circolazione del decreto legislativo correttivo, non emergerebbero modifiche, oggetto di osservazione anche del Presidente dell’ANAC , dr. Raffaele Cantone, inviate al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in materia dicomunicazione e informazione antimafia; tali osservazioni, infatti, erano finalizzate a rilevare che la scelta di ridurre, da quarantacinque a trenta giorni, il termine entro il quale il Prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione e l’informazione antimafia (art. 2, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 1, lett. b) dello schema di decreto) appare rischiosa, laddove si tenga conto della delicata attività di accertamento e verifica che il Prefetto medesimo è chiamato a compiere.
Tale ridefinizione dei tempi procedimentali, infatti, espone al rischio di compromettere l’efficacia stessa degli istituti, atteso che un eccessivo ricorso all’autocertificazione di cui all’art. 89, del D.Lgs. n. 159/2011, potrebbe mantenere in vita, anche per un tempo medio-lungo, sia pure sotto condizione risolutiva, contratti e provvedimenti, in assenza delle prescritte verifiche.
Un’altra eventualità, per quanto concerne il rilascio dell’informazione antimafia, è che il ricorso alla proroga di ulteriori quarantacinque giorni, prevista nel novellato comma 2, dell’art. 92 “per i casi di particolare complessità”, potrebbe finire per vanificare del tutto l’intento semplificatore.

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