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Bando sulle periferie

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL
TURISMO
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 431, della citata legge n. 190 del 2014, che ha previsto che “Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata”;
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 432, della predetta legge n. 190 del 2014, che ha stabilito che “Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica,
dell’Agenzia del demanio e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l’altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico- economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
c) la procedura per la presentazione dei progetti;
d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
3) la tempestiva esecutività degli interventi;
4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.”;
VISTO che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 433, della medesima legge n. 190 del 2014:
a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati sulla base dell’istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità;
b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi, sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;
d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all’espletamento della attività di monitoraggio degli interventi;
e) l’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano;
VISTO che l’articolo 1, comma 434, della citata legge n.190 del 2014, stabilisce che per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo denominato ”Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
CONSIDERATO che, a tali fini, è stato istituito nel centro di responsabilità “8 – Pari opportunità” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 431 a 434 del richiamato articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014;
VISTA la nota n. _____ del _____ con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa proposta;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ________;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
DECRETA: Art. 1
Approvazione del bando
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è approvato il bando allegato, con il quale sono definite: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
2. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Istituzione e funzionamento del Comitato
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.
2.
Il Comitato è composto da:
a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall’altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
h) un rappresentante dell’Agenzia del demanio;
i) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si

applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità.
5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.
6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all’unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l’assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti.
8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica, che opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, composta da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
9. I componenti del Comitato e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.
10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, il Dipartimento per le pari opportunità può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.
11. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3
Modalità di individuazione dei progetti

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.
2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalità necessarie all’espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014
4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l’esclusione del progetto e l’individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l’insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.
Art. 4
Finanziabilità degli interventi
1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l’erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell’avvio dell’esecuzione degli interventi o dell’attivazione dei servizi.
Il presente decreto e l’allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, ………………..
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

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